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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24078/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di mesi tre e giorni quindici di arresto ed euro 7.500 di ammenda per i reati di cui agli artt. 707 c.p. e 4 L. 110/1975. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 707 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il possesso di un jammer rotto non integrasse la fattispecie contestata e lamentando che la Corte territoriale avesse dichiarato tardiva la deduzione senza rispondere nel merito; (2) vizio di motivazione sull'idoneità allo scasso degli arnesi rinvenuti, assumendo che sarebbe occorsa una verifica sulla destinazione effettiva o sulla concreta strumentalità allo scasso; (3) vizio di motivazione per il rigetto, con mero rinvio alla sentenza di primo grado, di una questione nuova proposta solo in appello; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute insoddisfacenti le ragioni dell'esclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'asserito mancato funzionamento del jammer era stato allegato solo dal difensore in appello e non dall'imputato né nell'immediatezza del controllo, con conseguente tardività della deduzione e insussistenza di un obbligo del giudice di secondo grado di procedere a verifiche ex art. 603, comma 2, c.p.p.; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva comunque spiegato perché non riteneva di svolgere ulteriori accertamenti. Il secondo motivo è stato reputato parimenti infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata dava conto, in modo adeguato, delle ragioni della ritenuta sussistenza del reato in base alle modalità di detenzione degli arnesi, alle circostanze e modalità del rinvenimento, nonché al tempo e al luogo. Il terzo motivo è stato respinto per le ragioni già esposte sul primo. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché introduceva per la prima volta in cassazione una doglianza non sottoposta ai giudici di merito. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Norma posta a base della condanna confermata; la Corte ritiene immune da censure la valutazione di sussistenza del reato, fondata sulle modalità di detenzione e sulle circostanze del rinvenimento degli oggetti.

  • art. 4 L. 110/1975

    Norma contestata insieme all'art. 707 c.p.; la sentenza impugnata ne conferma la rilevanza ai fini della condanna, senza ulteriori specificazioni nel testo disponibile.

  • art. 603, comma 2, c.p.p.

    Il giudice d'appello non ha un obbligo di procedere ad accertamenti ulteriori su una circostanza tardivamente dedotta e non nuova, né sopravvenuta, né scoperta dopo il primo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria accessoria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La deduzione difensiva relativa a un fatto non emerso nell'immediatezza e mai prospettato in primo grado può essere considerata tardiva e non impone al giudice d'appello un obbligo di rinnovare l'istruzione ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., quando non si tratti di circostanza nuova, sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure o questioni di merito non dedotte davanti ai giudici di merito.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice spieghi, con riferimento alle modalità di detenzione, al contesto del rinvenimento e agli altri elementi fattuali, le ragioni per cui ritiene integrato il reato contestato; non è necessario affrontare verifiche ulteriori se la deduzione difensiva è ritenuta tardiva e non supportata da riscontri.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armiUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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