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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13590/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di rettifica del valore doganale di merci importate da società albanesi, con contestuali sanzioni. L’ufficio aveva ritenuto sussistente un collegamento personale tra gli amministratori della società importatrice e di una delle società estere fornitrici, non dichiarato nei modelli DV1, e aveva quindi rideterminato il valore delle merci sulla base di prezzi minimi ricavati da contratti con altra società non collegata, con conseguente maggiore IVA all’importazione e applicazione di sanzioni ex art. 303 T.U.L.D. Dopo un primo contenzioso e un precedente rinvio della Cassazione limitato al tema della proporzionalità delle sanzioni, il giudice di rinvio aveva ridotto le sanzioni al 50% del minimo edittale applicando l’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997, ritenendo manifesta la sproporzione tra tributo accertato e sanzione. La società ricorrente ha censurato questa decisione sostenendo che il giudice del rinvio avesse ridotto la sanzione in modo meccanico, senza verificare concretamente la compatibilità dell’importo residuo con il principio unionale di proporzionalità e senza considerare l’assenza di danno erariale e la neutralità dell’IVA. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha dedotto che la riduzione non fosse correttamente motivata e che mancasse l’esplicitazione delle circostanze eccezionali richieste dall’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997, nonché una motivazione idonea a rendere controllabile la scelta della misura sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale, ma ha accolto il motivo unico del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, nei limiti indicati in motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione delle sanzioni e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito non avesse svolto un effettivo scrutinio di proporzionalità alla luce dei parametri unionali: pur richiamando astrattamente la natura e gravità dell’infrazione e le modalità di determinazione della sanzione, il giudice di rinvio aveva poi fondato la riduzione solo sull’asserita sproporzione tra tributo e sanzione, senza spiegare perché proprio il 50% del minimo fosse misura congrua e controllabile. La motivazione è stata invece ritenuta sufficiente, sul piano del "minimo costituzionale", a escludere la nullità per motivazione apparente, poiché le ragioni della rideterminazione erano comunque percepibili, sia pure sinteticamente esposte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa al principio di proporzionalità e all’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997

    la riduzione sanzionatoria è possibile in casi eccezionali di evidente e manifesta sproporzione tra tributo dovuto e sanzione applicata, ma va motivata con riferimento alle circostanze concrete e non può risolversi in un automatismo aritmetico

  • art. 303 T.U.L.D.

    base normativa delle sanzioni irrogate per la rettifica doganale del valore

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione del provvedimento del giudice tributario

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del dovere di motivazione della sentenza

  • principio unionale di proporzionalità

    impone che la sanzione sia commisurata alla natura e gravità dell’infrazione e alle modalità di determinazione dell’importo, senza eccedere quanto necessario rispetto alla violazione

Massime di principio

  • Nel riesame disposto dalla cassazione sul solo capo sanzionatorio, il giudice di merito deve applicare in concreto i parametri indicati dalla decisione rescindente e non può limitarsi a formule assertive o a riduzioni automatiche dell’importo.
  • La proporzionalità della sanzione deve essere motivata con riferimento alla specifica violazione, alla sua gravità, alle modalità di determinazione della misura e alle circostanze del caso concreto, così da rendere controllabile la scelta sanzionatoria.
  • L’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 non legittima una riduzione aritmetica del minimo edittale svincolata da una valutazione fattuale delle circostanze eccezionali che giustificano il correttivo.
  • La motivazione è apparente solo se manca del tutto la percepibilità delle ragioni della decisione; non ricorre quando, seppur sintetica, consente di individuare la ratio decidendi e l’iter logico seguito.
  • In tema di sanzioni tributarie, il principio unionale di proporzionalità richiede un bilanciamento effettivo tra dissuasione della violazione e non eccedenza rispetto al disvalore concreto della condotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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