Cassazione Penale, Sentenza n. 38003/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione di un dipinto e relativo certificato. Padella deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'individuazione del momento consumativo del reato (la Corte di appello ha contato il momento del rinvenimento del bene, 17/02/2014, anziché la data indicata sul certificato, 1986) e contesta il rigetto della richiesta di perizia volta ad accertare la data certa di ricezione/acquisto (essenziale ai fini della decorrenza della prescrizione). Fioretti solleva molteplici censure: presunta abrogazione del reato per effetto della L. 9/3/2022 n.22, contestazione della qualificazione del bene come bene culturale, vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni e della perizia, contestazione della responsabilità per concorso (essendo passeggero e non possessore), deduzione di insufficienza di elementi per ritenere il dolo, richiesta di ulteriore perizia sulla data e censura per la mancata motivazione sulla revoca della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati con riferimento al profilo essenziale e assorbente della mancata individuazione di una data certa di consumazione del reato e della mancata integrazione probatoria tramite perizia. Ha ricordato il principio secondo cui, per reati istantanei come la ricettazione, incombe sull'accusa l'onere di provare con precisione l'epoca del fatto e che in assenza di prova certa va applicato il favor rei (estinzione per prescrizione). Ha censurato l'uso, da parte della Corte di appello, di una mera congettura (presentata come "massima di esperienza") per far coincidere la consumazione con il momento del rinvenimento, ritenendolo argomento illogico e non corroborato empiricamente. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 178
Norma precedente sulla tutela del patrimonio culturale: formalmente abrogata dalla L. 9/3/2022 n.22 ma la Corte riconosce continuità normativa con la nuova fattispecie e applica il principio di 'abrogatio sine abolitione' nei confronti delle condotte sostanzialmente equivalenti
Ha riformulato la disciplina penale in materia di patrimonio culturale introducendo l'art. 518‑quaterdecies c.p.; la Corte ricorda che l'abrogazione formale non implica l'abolitio criminis quando la nuova norma sanziona condotte sostanzialmente corrispondenti
Norma che configura il reato di ricettazione; richiede per il suo accertamento la prova del momento istantaneo in cui l'agente ha ricevuto il bene illecito, rilevante ai fini della prescrizione
Codice penale, art. 518‑quaterdecies
art. 518‑quaterdecies cod. pen.
Norma introdotta dalla L. 9/3/2022 per sanzionare condotte contro il patrimonio culturale, considerata dalla Corte normativa di continuità rispetto alla previgente art. 178 D.lgs. 42/2004
Massime di principio
- Per i reati istantanei (es. ricettazione) l'onere di provare con precisione la data di consumazione grava sull'accusa; in assenza di prova certa va applicato il favor rei con conseguente estinzione per prescrizione.
- Il giudice di merito non può fondare la decisione su mere congetture: le 'massime di esperienza' utilizzate devono essere genuinamente generali e corroborate da plausibilità empirica; altrimenti la motivazione è illogica e censurabile in Cassazione.
- Se la data di consumazione è decisiva per la sorte del processo (es. prescrizione), il giudice deve valutare la necessità di acquisire mezzi istruttori (es. perizia) e non può rigettare richieste probatorie essenziali definendole 'totalmente esplorative' senza adeguata giustificazione.
- La modifica legislativa (abrogazione formale e introduzione di nuova fattispecie) non esclude automaticamente la punibilità di condotte simili: occorre valutare la continuità normativa e l'eventuale 'abrogatio sine abolitione'.
- L'accertamento della responsabilità per concorso e del possesso materiale richiede prove specifiche; la mera presenza in un veicolo come passeggero non è di per sé sufficiente a escludere o a confermare la posizione di possesso senza elementi probatori concreti.
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