Cassazione Penale, Ordinanza n. 17320/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non interviene una rivalutazione del merito della condanna, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo ha condannato per truffa. Con il primo motivo si denuncia la mancata riqualificazione del fatto come mero inadempimento contrattuale, sostenendo che la condotta non integrerebbe una truffa penalmente rilevante. Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è sostanzialmente una riproposizione pedissequa delle doglianze già formulate in appello e disattese dalla corte territoriale, quindi privo di specificità; il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche non presenta evidenti illogicità e il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sufficiente e non illogica; il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello senza critica argomentata della motivazione impugnata.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza effettiva critica argomentata, questioni già dedotte e disattese in appello.
- Il vizio di mancata specificità ricorre quando la censura non assolve alla funzione di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e si presenta come mera riproduzione delle difese precedenti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica; il giudice di merito può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli prospettati dall'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
Come è indicizzato
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