Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20749/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato. I motivi dedotti riguardano: 1) la pretesa violazione di norme processuali in tema di acquisizione/valutazione delle impronte digitali, sostenendo che l'esaltazione delle impronte sarebbe stata trattata come accertamento non ripetibile; 2) la violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando che il solo rilievo delle impronte papillari, rinvenute sulla porta d'ingresso e sul bancone in prossimità della refurtiva, unitamente alle immagini di videosorveglianza, bastasse a provare la loro presenza sul luogo del furto; 3) la dedotta violazione di norme processuali con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta illogicamente esclusa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche anche complesse non è soggetta alla disciplina degli accertamenti non ripetibili, trattandosi di operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto, prodromiche all'analisi comparativa. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché meramente reiterativo di censure già disattese dal giudice di merito con motivazione incensurabile: il rilievo delle impronte sui luoghi e sugli oggetti pertinenti al furto, insieme alle immagini di videosorveglianza, era sufficiente a confermare la presenza degli imputati nel momento del delitto, mentre la difesa non aveva fornito una contraria dimostrazione concreta. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo sufficiente, secondo il principio per cui il giudice può fare riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, contestato agli imputati

  • art. 61 n. 5 c.p.

    richiamata come circostanza aggravante contestata in relazione al fatto

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto contestato

  • art. 625 co. 1 n. 5 c.p.

    aggravante del furto contestata

  • art. 625 co. 2 c.p.

    ulteriore richiamo normativo relativo all'aggravamento del furto

  • art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p.

    invocato dai ricorrenti per denunciare violazione di legge processuale

  • art. 360 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa disciplina degli accertamenti non ripetibili

  • art. 603 c.p.p.

    richiamato nel terzo motivo, ma il testo evidenzia che la censura riguardava in realtà le attenuanti generiche

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo, ma le circostanze attenuanti generiche sono il tema sostanziale esaminato dalla Corte

Massime di principio

  • L'esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche di individuazione, evidenziazione e fissazione del reperto non integra, di regola, un accertamento tecnico non ripetibile, ma costituisce operazione di prelievo e messa in sicurezza del reperto funzionale all'analisi comparativa.
  • Il rilievo di impronte papillari su oggetti o superfici utilizzati dagli autori del reato può costituire prova sufficiente di colpevolezza nei confronti del soggetto cui le impronte si riferiscono, salvo che l'interessato offra una concreta e circostanziata dimostrazione alternativa.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e confutate dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo necessario confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.