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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18630/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna (22/01/2026) che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 24/07/2017 ma aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione concessa con sentenza del 09/04/2008. Il Procuratore territoriale ha dedotto che, essendo stata revocata la sospensione del 2017 per una condanna relativa a fatti commessi il 29/10/2019 e il 13/11/2019 (decisivi ai fini dell'art.168 comma 1 perché i fatti rientrano nel quinquennio previsto dall'art.163), occorreva revocare di diritto anche la sospensione relativa alla sentenza del 2008 ai sensi dell'art.168, comma primo, n.1, cod. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio, nella parte relativa al rigetto della richiesta di revoca della sospensione del 09/04/2008, l'ordinanza impugnata. Ha quindi revocato la sospensione condizionale applicata a Aliotta Giuseppe con la sentenza del Tribunale di Bologna del 09/04/2008 (irrevocabile il 27/04/2008) e ha disposto la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Rimane confermata la precedente revoca della sospensione relativa alla sentenza del 24/07/2017.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    comma primo, n.1; comma secondo; comma terzo

    Distinzione tra: comma 1 (revoca/decadenza obbligatoria quando il condannato commette un delitto o non adempie agli obblighi, rilevando il momento della commissione del reato), comma 2 (revoca facoltativa soggetta a valutazione discrezionale del giudice della cognizione) e comma 3 (revoca per illegittimità genetica se la sospensione era stata concessa in presenza di cause ostative). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile l'ipotesi obbligatoria del comma 1 e quindi dovuta la revoca "a cascata" della sospensione del 2008.

  • art. 163 cod. pen.

    termine quinquennale e limiti previsti per la reiterazione

    Il quinquennio previsto dall'art.163 va riferito alla commissione del reato: fatti commessi entro quel termine possono determinare la revoca obbligatoria ai sensi dell'art.168 comma 1 anche se la successiva condanna è divenuta definitiva successivamente.

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina delle cause ostative alla concessione della sospensione; richiamato in relazione all'illegittimità genetica del comma 3 dell'art.168: se la sospensione è stata concessa nonostante cause ostative la revoca è obbligatoria.

  • legge n. 128 del 2001

    introduzione del terzo comma (illegittimità genetica)

    Ha introdotto la fattispecie della revoca per illegittimità genetica, ossia la revoca dovuta quando la sospensione è stata concessa in violazione dell'art.164 per cause ostative.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella parte relativa al rigetto della revoca della sospensione del 2008.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.168, comma 1, cod. pen. è obbligatoria quando il condannato commette un delitto (o una contravvenzione della stessa indole) entro i termini di cui all'art.163: rileva la data di commissione del reato, non la data del passaggio in giudicato della successiva condanna.
  • Se la sospensione di una sentenza successiva viene revocata per effetto di una nuova condanna rientrante nel quinquennio, il giudice dell'esecuzione deve valutare la revoca "a cascata" delle sospensioni anteriori quando ricorrono le condizioni di cui all'art.168 comma 1, senza margine di discrezionalità.
  • La differenza tra art.168 comma 1 (decadenza obbligatoria), comma 2 (revoca facoltativa) e comma 3 (illegittimità genetica) è sostanziale: il comma 2 richiede valutazione discrezionale sulla gravità e indole del reato e compete al giudice della cognizione; i commi 1 e 3 determinano effetti di diritto automatici (revoca obbligatoria).
  • Il cumulo delle pene inferiore ai limiti previsti dall'art.163 (ad es. meno di due anni) non esclude l'obbligatorietà della revoca prevista dal primo comma dell'art.168 quando ricorrono i presupposti di recidiva delittuosa (commissione di un delitto per cui venga inflitta pena detentiva nel periodo utile).
  • Una sospensione concessa in violazione di cause ostative deve essere revocata (illegittimità genetica): il giudice dell'esecuzione, ove emergano tali cause, può disporre la revoca anche acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione se necessario per la verifica.

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