Cassazione Civile, Ordinanza n. 02815/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2010, emesso nei confronti di un bookmaker estero per l'attività di raccolta scommesse svolta in Italia tramite CTD. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, venuta meno la soggettività passiva del CTD per il periodo anteriore al 2011, fosse venuta meno anche la responsabilità del bookmaker quale obbligato solidale. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, sostenendo che la CTR abbia erroneamente escluso la legittimazione passiva del bookmaker per l'annualità 2010. La resistente ha chiesto inoltre la sospensione in attesa di rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha formulato istanza di conciliazione in cassazione, ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di conciliazione in cassazione, ha respinto la richiesta di sospensione e di rinvio pregiudiziale, ha accolto il motivo di ricorso dell'Agenzia ritenendo errata la decisione della CTR che aveva escluso la soggettività passiva del bookmaker per l'annualità 2010. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È interpretato nel senso che, per le annualità anteriori al 2011, il bookmaker è soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010
Concorre a fondare la soggettività passiva del bookmaker per le annualità anteriori al 2011, in combinazione con l'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998.
art. 48 bis d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla parte resistente per proporre istanza di conciliazione in cassazione, ma la Corte ne esclude l'applicabilità al caso concreto.
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte afferma che la conciliazione estesa al giudizio di cassazione riguarda la conciliazione fuori udienza, non quella in udienza.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023
La Corte lo interpreta nel senso che la nuova disciplina processuale si applica ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto, quindi non al ricorso in esame.
art. 267 TFUE
È invocato per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte esclude la necessità di rimettere nuove questioni alla CGUE perché la materia è già stata affrontata dalla giurisprudenza unionale.
art. 56 TFUE
La Corte richiama la giurisprudenza unionale secondo cui la norma non osta a una disciplina nazionale che assoggetti a imposta i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori esteri mandanti.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, per le annualità anteriori al 2011 il bookmaker estero conserva piena soggettività passiva, anche se l'esercizio dell'attività avviene tramite centro di trasmissione dati, e la pronuncia costituzionale che incide sulla posizione del CTD non elimina automaticamente la posizione fiscale del bookmaker.
- L'esclusione della soggettività passiva del soggetto intermediario non comporta, di per sé, la caducazione della pretesa nei confronti dell'operatore estero, quando la disciplina positiva gli attribuisca direttamente o in via solidale l'obbligazione d'imposta.
- L'istanza di conciliazione nel giudizio di cassazione in materia tributaria può operare solo nei limiti e per gli istituti espressamente estesi dalla disciplina sopravvenuta; non è sufficiente richiamare in via generale la nuova normativa se essa non è applicabile ratione temporis o se riguarda una diversa forma di conciliazione.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non va disposto quando le questioni sollevate siano già state chiarite dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, mancando un reale dubbio interpretativo rilevante ai fini della decisione.
- Nel settore dei giochi d'azzardo, le misure nazionali di imposizione possono essere giustificate da obiettivi di ordine pubblico, tutela dei consumatori, prevenzione dell'evasione e contrasto alla criminalità, purché non siano discriminatorie e rispettino la proporzionalità.
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