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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27930/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la responsabilità di uno degli imputati per lesioni personali ai danni di un antagonista e per porto del bastone utilizzato per commetterle, nonché dell’altro per tentato omicidio ai danni di un secondo soggetto, riconoscendo a quest’ultimo l’attenuante della provocazione e rideterminando la pena. I fatti si inserivano in una forte conflittualità tra i due nuclei familiari e si erano svolti in due fasi: nella prima un soggetto, armato di bastone, aveva colpito l’avversario al braccio causandogli la frattura dell’ulna; nella seconda, dopo una discussione e in presenza di più persone, l’altro aveva colpito con un bastone alla testa l’antagonista, in un contesto ripreso solo in parte da videocamera e descritto anche da testimoni. I ricorsi per cassazione erano due. Il primo imputato deduceva violazione dell’art. 52 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della legittima difesa putativa, sostenendo che i giudici avevano trascurato il fondato timore di un’aggressione, la pregressa conflittualità e la sproporzione numerica tra i gruppi; deduceva inoltre vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che non fosse stata valorizzata una sua non piena integrazione culturale come indice di minore rimproverabilità. Il secondo imputato lamentava invece l’illogicità del diniego della legittima difesa, sostenendo che il pericolo andasse valutato nel momento in cui egli si trovava disarmato ma ancora armato di coltello e temeva un’aggressione, anche eventualmente nella forma putativa; con il secondo motivo chiedeva la riqualificazione del fatto in lesioni personali, valorizzando l’unicità del colpo, l’assenza di intento omicida e il fatto che la vittima fosse rimasta vigile in attesa dei soccorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili/ridondantemente infondati nelle loro censure, ravvisando che i motivi sulla legittima difesa riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con gli elementi probatori decisivi: per il primo imputato, era stato accertato che egli aveva preso l’iniziativa dell’aggressione uscendo dal locale e armato di bastone, senza trovarsi in una situazione di pericolo attuale o putativo; per il secondo, era stato accertato che aveva agito quando l’avversario era stato disarmato, in un contesto in cui non vi era necessità di difendersi e in cui non era configurabile un pericolo attuale inevitabile, anche alla luce della possibilità di allontanarsi. È stata ritenuta inammissibile anche la doglianza sulla riqualificazione del fatto del secondo imputato, perché generica e comunque infondata: la Corte ha valorizzato la pericolosità dell’arma, il distretto corporeo attinto (la testa), la forza del colpo e la gravità delle lesioni per ritenere integrato il dolo omicidiario; l’unicità del colpo non esclude di per sé il tentato omicidio. Infine, è stato ritenuto insindacabile in cassazione il diniego delle attenuanti generiche, essendo stato sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, fondata sulla particolare intensità del dolo e sulla condotta successiva al reato, consistente nell’invio di messaggi minatori e nell’esibizione di una presunta pistola. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e condanna di uno di essi alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.

    La legittima difesa va valutata ex ante, in relazione al momento della reazione e alle concrete circostanze; è esclusa quando l’agente ha volontariamente creato o affrontato la situazione di pericolo, oppure quando il pericolo non è attuale o inevitabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla reiezione dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La legittima difesa, anche nella forma putativa, richiede una situazione di pericolo attuale o ragionevolmente percepita come attuale, valutata ex ante sulla base delle concrete circostanze del fatto; non è configurabile quando l’agente abbia dato origine alla contesa o abbia volontariamente accettato il rischio della situazione pericolosa.
  • La mera conflittualità pregressa tra le parti o la superiorità numerica dell’avversario non bastano, da sole, a fondare la scriminante se i dati probatori dimostrano che chi invoca la difesa ha assunto l’iniziativa aggressiva o poteva allontanarsi senza necessità di reagire.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo generico una diversa lettura del compendio probatorio, specie quando la motivazione di merito sia coerente, non illogica e ancorata a specifici elementi fattuali.
  • Ai fini del tentato omicidio, il dolo omicidiario può desumersi dalla complessiva condotta, dalla natura dell’arma, dal distretto corporeo attinto e dalla forza del colpo; l’unicità del colpo non esclude di per sé la volontà di uccidere se l’azione è idonea a produrre l’evento mortale e questo non si verifica per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica, fondata su elementi come intensità del dolo e condotta successiva al reato.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneLesioniOmicidioImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

Testo integrale

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