Cassazione Civile, Ordinanza n. 00693/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a termine stipulati da una lavoratrice alle dipendenze del Ministero nel settore scolastico. La Corte d'appello aveva già accertato l'illegittimità dell'apposizione del termine e riconosciuto l'abusiva reiterazione dei contratti, ma aveva escluso il risarcimento del danno richiesto in via subordinata, ritenendo che la successiva immissione in ruolo costituisse misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso e per cancellarne le conseguenze. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all'art. 32 l. n. 183/2010, sostenendo che, a fronte dell'accertata abusiva reiterazione dei contratti a termine, non poteva essere negato il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nelle ipotesi di reiterazione abusiva dei contratti a termine nel settore scolastico realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, la stabilizzazione del personale tramite l'ordinario sistema selettivo-concorsuale costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica, idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze. Di conseguenza, ha confermato il diniego del risarcimento del danno e ha rigettato il ricorso, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per i rapporti a termine nel pubblico impiego scolastico, l'abusiva reiterazione può essere sanzionata con misure alternative alla conversione; nel caso concreto il risarcimento è stato escluso perché la stabilizzazione è stata ritenuta misura sufficiente a reprimere l'abuso.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della domanda risarcitoria in caso di illegittima apposizione del termine; la Corte non lo reputa sufficiente a fondare il risarcimento nel caso in esame alla luce della stabilizzazione intervenuta.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la reiterazione abusiva di contratti a termine può essere sanzionata in modo adeguato anche senza conversione del rapporto, quando il lavoratore abbia poi ottenuto la stabilizzazione tramite procedure selettivo-concorsuali pregresse.
- Ai fini della tutela contro l'abuso del contratto a termine, la misura riparatoria va valutata in termini di proporzionalità, effettività e capacità deterrente rispetto alla violazione del diritto dell'Unione.
- Se il sistema nazionale ha già prodotto la stabilizzazione del personale precario attraverso ordinari strumenti selettivi, il risarcimento del danno può essere escluso perché l'abuso risulta già adeguatamente sanzionato.
- In sede di legittimità, la censura che pretenda il risarcimento nonostante l'avvenuta stabilizzazione è infondata quando si colloca nel perimetro dell'orientamento giurisprudenziale che considera tale stabilizzazione misura idonea a rimuovere le conseguenze dell'abuso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00672/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00673/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00680/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00682/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00683/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →