Cassazione Civile, Sentenza n. 17213/2020 del 18/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso principale contestava in primo luogo l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, di un fatto decisivo (un ordine di servizio del 14/04/1999 del direttore lavori relativo alla correzione del solaio/tetto e la comunicazione di completamento strutturale al Comune) e richiedeva che tale fatto fosse valutato quale esimente della responsabilità dell'appaltatore. In secondo luogo deduceva la violazione e falsa applicazione di norme civili (in particolare l'erronea applicazione dell'art. 1669 c.c. anziché degli artt. 1667 e 1668 c.c.) con conseguenze sul tipo di tutela e sul quantum risarcitorio. I ricorsi incidentali dei Parisella lamentavano, tra l'altro, l'omessa rinnovazione della CTU, la responsabilità del collaudatore e la mancata pronuncia sul risarcimento per il mancato utilizzo dell'immobile; Carnevale denunciava omissione di esame circa la sua assenza di responsabilità quale direttore dei lavori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Notarberardino e dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali dei Parisella e di Carnevale. Ha ritenuto inammissibili le censure che sostanzialmente chiedevano un nuovo apprezzamento delle risultanze di fatto o mancavano della specificità richiesta per l'art. 360 c.p.c. Sul piano sostanziale la Corte ha confermato i principi secondo cui il direttore dei lavori ha un dovere di vigilanza e l'appaltatore non è esente da responsabilità salvo provi di essere stato costretto ad eseguire ordini palesemente errati (nudo ministero). Ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti alla luce della complessità della vicenda e ha disposto gli adempimenti relativi al contributo unificato ex DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; art. 360 n. 4 c.p.c.
La Corte interpreta restringendo l'ambito del sindacato di legittimità: il vizio per omesso esame di fatto (n.5) è ammissibile solo se il fatto è indicato specificamente, risulta dagli atti o dalla sentenza, fu oggetto di discussione e avrebbe potuto determinare esito diverso; vizi misti e motivi generici e non specifici sono inammissibili
Richiamata dalla parte ricorrente come norma prospetticamente applicabile per la garanzia decennale; la Corte richiama la distinzione tra tutela ex art.1669 (garanzia per danni, diversa natura) e rimedi ex artt.1667-1668, ma respinge l'impugnazione perché non provata l'ipotesi esimente dell'appaltatore
artt. 1667 e 1668, comma 1 c.c.
La Corte sottolinea che la responsabilità contrattuale per vizi (art.1667-1668) consente al committente la spesa necessaria per eliminare i vizi ove l'appaltatore non provveda; tuttavia l'appaltatore può essere ritenuto responsabile se non prova di avere manifestato dissenso o di essere stato costretto ad eseguire ordini errati
d.l. n. 83/2012 conv. legge n. 134/2012
d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012
Rilevata la modifica del paradigma di ammissibilità delle doglianze di omessa motivazione/omesso esame nel ricorso per cassazione (nuova formulazione applicabile ratione temporis)
Applicato per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per la complessità della vicenda
art. 366 c.p.c. e art. 369 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamati in relazione ai requisiti di specificità del ricorso e all'onere di indicare i dati dagli atti che comprovano i fatti dedotti
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, c. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione delle conseguenze previste a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali (adempimenti contributo unificato)
D.M. 14/9/2005
Richiamato dai ricorrenti incidentali con riguardo agli obblighi del collaudatore; la Corte non ha ritenuto fondate le censure relative alla responsabilità del collaudatore per difetto di prova specifica
Massime di principio
- La censura per omesso esame di fatto in Cassazione (art.360, n.5 c.p.c.) richiede indicazione puntuale del fatto, della fonte dagli atti o dalla sentenza, del momento in cui fu discussa e della sua decisività; l'assenza di tali elementi rende il motivo inammissibile
- Il giudice di legittimità non è sede per il riesame del merito o per rinnovare la valutazione delle prove: apprezzamenti probatori e valutazioni di fatto spettano al giudice di merito e sono sindacabili limitatamente ai vizi di motivazione strettamente delineati dalla giurisprudenza
- Il direttore dei lavori ha un preciso dovere di vigilanza tecnico-professionale; non può ritenersi mero 'nudus minister' salvo prova che sia stato costretto ad eseguire ordini palesemente errati e che abbia manifestato dissenso
- L'appaltatore è responsabile dei vizi quando non dimostra di aver contestato o rifiutato istruzioni palesemente errate: l'esonero dalla responsabilità richiede prova rigorosa del carattere coattivo dell'ordine ricevuto
- La distinzione tra rimedi di cui all'art.1669 c.c. e agli artt.1667-1668 c.c. è rilevante per determinare la natura della garanzia e il tipo di tutela, ma l'applicazione pratica dipende dalla prova degli elementi fattuali (es. impossibilità di eseguire correzioni per chiusura del cantiere)
- Le richieste di rinnovazione della CTU o di produzioni peritali supplementari devono essere adeguatamente motivate e non possono basarsi su doglianze generiche; il giudice di merito può ritenere non necessaria la rinnovazione se la motivazione della CTU è congrua
- Motivi di gravame confusi o cumulativi che non distinguono chiaramente vizi in iudicando da vizi in procedendo, o che invocano più parametri processuali contemporaneamente senza specificità, sono esposti al rischio di inammissibilità in Cassazione
- In controversie complesse il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti (art.92 c.p.c.) quando sussistono giusti motivi
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