Cassazione Civile, Sentenza n. 17211/2020 del 18/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione da parte della Banca d'Italia avverso il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva rideterminato in misura minore la sanzione pecuniaria irrogata a Michele Stiz (componente del collegio sindacale di Banca Veneto) per carenze nei controlli e mancata corretta segnalazione di posizioni anomale. La Banca d'Italia censurava, in particolare, la valutazione di merito della corte circa l'adeguatezza dei meccanismi di correzione della remunerazione (clausole "malus", "claw back" e differimento), sostenendo che le disposizioni di vigilanza del 30.3.2011 impongono il rispetto cumulativo di più criteri e che la corte sarebbe incorsa in contraddizione rilevando al contempo pagamenti immediati e la presunta idoneità dei correttivi ex post. Il resistente (Stiz) ha proposto motivi incidentali e difese sostanziali e processuali, denunciando vizi procedurali dell'istruttoria ispettiva, violazioni di garanzie (art. 24 legge n.262/2005, art.6 CEDU), illegittimità di retroattività delle norme più favorevoli, e censurando la quantificazione delle sanzioni secondo i criteri di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto dalla Banca d'Italia sia il ricorso incidentale/proprio del resistente. Ha ritenuto infondate le censure di illegittimità e di contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello: la Corte d'appello aveva compiutamente valutato i fatti e motivato l'idoneità, sulla base delle prove e degli atti, dei correttivi adottati (clausole "malus" e "claw back" unitamente al differimento). La Cassazione ha inoltre respinto le doglianze processuali del resistente relative al procedimento ispettivo e alle garanzie difensive, affermando che l'opposizione in sede giurisdizionale consente il pieno sindacato e che le forme scritte delle difese possono soddisfare i requisiti del contraddittorio ex art. 24 legge n.262/2005. Quanto alla determinazione dell'entità della sanzione, la Corte ha confermato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito purché la determinazione rimanga nei limiti edittali e emerga che si è tenuto conto dei parametri (gravità, personalità, condizioni economiche, opera di ripristino). Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 385/1993 (t.u.b.), art. 145
art. 145, 4° co.; art. 145, 6° co.
L'opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori della Banca d'Italia consente al giudice di merito un sindacato pieno sui fatti accertati; eventuali vizi del procedimento amministrativo ispezione non impediscono l'esame di merito dell'opposizione, che riguarda la sussistenza dei fatti, la loro qualificazione come illecito amministrativo e la responsabilità dell'incolpato.
art. 53, 1° co., lett. d) t.u.b. e provvedimento Banca d'Italia 30.3.2011
provvedimento del 30.3.2011 "politiche e prassi di remunerazione"
La Banca d'Italia sostiene che le disposizioni del 30.3.2011 impongono il rispetto cumulativo di più criteri (inclusi meccanismi ex ante ed ex post come "malus" e "claw back"). La Corte però valuta l'idoneità concreta dei correttivi adottati caso per caso: l'adozione di meccanismi ex post può risultare sufficiente ove, sulla base degli atti, emerga la loro effettiva capacità di adeguare la componente variabile ai rischi e ai risultati nel lungo periodo.
I principi di contraddittorio e di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie non impongono necessariamente l'audizione orale degli incolpati davanti all'organo decisionale (direttorio Banca d'Italia) purché siano state presentate difese scritte e verbali di dichiarazioni richieste; il successivo giudizio di opposizione davanti alla Corte d'appello garantisce la revisione giurisdizionale piena.
Nella determinazione dell'ammontare della sanzione il giudice di merito esercita un potere discrezionale entro i limiti edittali e ritiene i parametri dell'art.11 (gravità della violazione, personalità dell'agente, condizioni economiche, opera di riparazione) come criteri di valutazione; non è necessario che il giudice elenchi dettagliatamente ogni criterio se dalla motivazione risulta complessivamente l'attenzione a tali parametri.
decreto legislativo n. 72/2015
art. 2, 30 co.; art. 6; art. 5 (richiamato)
Le modifiche normative apportate non si applicano retroattivamente alle violazioni commesse prima della loro entrata in vigore, salvo che le disposizioni di attuazione previste dall'ente competente siano state effettivamente emanate; il principio del "favor rei" penale non si estende automaticamente alle sanzioni amministrative.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 (C.E.D.U.)
Le sanzioni amministrative bancarie non sono automaticamente qualificate come 'penali' ai fini CEDU; il rispetto dell'art.6 è assicurato quando l'interessato può ottenere una revisione da un organo giudiziario indipendente con piena giurisdizione (es. opposizione in sede civile).
Massime di principio
- Il giudice dell'opposizione contro sanzioni amministrative bancarie esercita un sindacato pieno sui fatti; i vizi procedurali dell'istruttoria amministrativa non sono decisivi se il giudice può esaminare compiutamente il merito.
- La valutazione dell'adeguatezza di meccanismi di remunerazione (differimento, "malus", "claw back") è essenzialmente una valutazione di fatto: l'adozione di correttivi ex post può essere ritenuta sufficiente se, dai documenti e dagli atti, emerge la loro concreta efficacia nel riallineare le retribuzioni ai rischi e ai risultati.
- Le garanzie processuali previste per i procedimenti ispettivi (art.24 legge n.262/2005) possono essere soddisfatte anche tramite difese scritte e verbalizzazioni; la mancata audizione orale davanti all'organo amministrativo non configura automaticamente violazione se è possibile un pieno sindacato giurisdizionale successivo.
- Nella quantificazione delle sanzioni amministrative il giudice di merito ha ampia discrezionalità entro i limiti edittali; è sufficiente che dalla motivazione emerga che si è tenuto conto dei parametri previsti (gravità, personalità, condizioni economiche, attività svolta per attenuare il danno).
- Le modifiche legislative più favorevoli riguardanti sanzioni amministrative non si applicano automaticamente per il principio del "favor rei"; per le sanzioni amministrative vale il principio del tempus regit actum salvo specifiche disposizioni di applicazione retroattiva.
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