Cassazione Civile, Sentenza n. 17210/2020 del 18/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugna il provvedimento sanzionatorio (12/11/2013) con cui la Banca d'Italia ha comminato una sanzione pecuniaria di euro 16.500,00 a carico del ricorrente, in qualità di componente del consiglio di amministrazione del Credito Aretuseo, per presunte gravi carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi emerse da ispezione (set.-nov.2012) e sfociate nel commissariamento della banca. Denuncia, tra l'altro, violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio (mancata audizione nella fase istruttoria; mancata conoscenza di atti istruttori; distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie), illogicità/contraddittorietà della motivazione, violazione del termine di 240 giorni per la conclusione del procedimento e nullità per motivazione "per relationem".
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue cinque articolazioni. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente provato le irregolarità nella gestione e nel controllo dei rischi e che non fossero stati violati il diritto di difesa né il contraddittorio. Ha dichiarato infondati i vizi di motivazione ai sensi dell'art.132 n.4 c.p.c. e ha confermato l'orientamento secondo cui la proposta sanzionatoria e il parere dell'Avvocato Generale non sono atti istruttori da portare necessariamente a conoscenza dell'incolpato; ha inoltre ricordato che il termine previsto dal regolamento dell'Autorità di vigilanza non ha natura perentoria e che il provvedimento può essere motivato per relationem purché il documento richiamato sia indicato con precisione e reso disponibile. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), art. 53, lett. b) e d)
Norma oggetto della contestazione sostanziale: le condotte rilevate sono state ritenute sanzionabili ai sensi dell'art.53, in relazione alle carenze gestionali e di controllo; la Corte ha ritenuto provata la violazione normativa.
Circolari Banca d'Italia n. 229 del 1999 e n. 263 del 2006
Richiamate come fonti di regolazione e criteri di vigilanza relativi agli obblighi di governo e controllo nelle banche; le ispezioni hanno fatto emergere violazioni rispetto a tali indicazioni.
cod. proc. civ., art. 132, n. 4
Il vizio di motivazione ai sensi di questa norma è valutabile solo in presenza di totale assenza di motivazione, motivazione apparente, perplessità od irriducibile contraddittorietà; la Corte ha considerato non sussistente tale vizio.
L. n. 262 del 2005, art. 24 (e artt. 19, comma 5; 24, comma 2 citati)
La Corte ha ribadito che l'art.24 non impone la comunicazione al soggetto incolpato della proposta sanzionatoria della Commissione o del parere dell'Avvocato Generale: tali atti non sono atti istruttori e la mancata loro trasmissione non integra di per sé una violazione del contraddittorio quando siano garantite le altre garanzie difensive (comunicazione inizio procedimento, contestazione, accesso alle prove, possibilità di controdeduzioni e audizione).
d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), art. 195, comma 2
Citato tra le norme richiamate nel motivo: la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione del contraddittorio richieda la trasmissione di pareri interni non istruttori.
Regolamento Banca d'Italia 25 giugno 2008, art. 3, n. 124
Rientra nella doglianza relativa al termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio; la Corte ha confermato che tali termini regolamentari sono non perentori.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Applicata al procedimento sanzionatorio amministrativo: autorizza la motivazione per relationem, purché il documento richiamato sia indicato con precisione e sia reso disponibile all'interessato secondo le regole di accesso agli atti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-quater e 1-bis
Riferimento normativo relativo al contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio/ulteriore versamento a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori bancari le garanzie difensive fondamentali sono: comunicazione dell'inizio del procedimento, contestazione degli addebiti, accesso alle prove raccolte, possibilità di presentare controdeduzioni e facoltà di audizione personale; la mancata trasmissione di atti interni non istruttori (es. proposta sanzionatoria, parere interno) non costituisce di per sé violazione del contraddittorio.
- La motivazione per relationem è valida se il provvedimento richiama con precisione l'atto cui si rinvia e rende disponibile tale atto all'interessato secondo le regole di accesso agli atti amministrativi.
- Le doglianze sulla motivazione devono evidenziare una mancanza grafica, una motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o una manifesta e irriducibile contraddittorietà per essere fondate ai sensi dell'art.132 c.p.c.; valutazioni sulla sufficienza/quantità della motivazione generalmente non bastano.
- I termini indicati nei regolamenti dell'Autorità di vigilanza per la conclusione dei procedimenti sanzionatori sono normalmente considerati non perentori; la loro violazione non determina automaticamente la nullità del provvedimento.
- In fase di impugnazione è importante dimostrare concretamente in quale modo si sia subito pregiudizio dalle presunte violazioni procedurali (es. negata audizione istruttoria) e non limitarsi a formule generiche.
- Chi impugna rischia la condanna alle spese e possibili contributi aggiuntivi (es. raddoppio del contributo unificato) se il ricorso è infondato.
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