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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17214/2020 del 18/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impresa Delmastro aveva chiesto in giudizio la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e il risarcimento danni per l'interruzione/ritardo dell'esecuzione dei lavori. MIVE aveva giustificato l'interruzione invocando l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) e chiedeva il pagamento del corrispettivo delle opere eseguite. In appello la Corte di Torino ha respinto l'appello della Delmastro ritenendo legittima l'eccezione di MIVE, l'assenza dei presupposti per la risoluzione e l'insussistenza di responsabilità risarcitoria. Delmastro ha proposto ricorso per cassazione articolato in quindici motivi, denunciando vizi di motivazione, violazioni di norme sostanziali e processuali e la non sollevazione dell'eccezione di inadempimento da parte di MIVE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità. In particolare la Corte ha ritenuto procedibile il ricorso nonostante questioni formali sulle copie telematiche (perché il controricorrente non ha disconosciuto la conformità), ma ha rigettato i singoli motivi per carenza di specificità, perfondatezza o per essere questioni di fatto riservate al merito. La Corte ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello: l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c. può essere proposta anche per la prima volta in giudizio salvo contrarietà alla buona fede; l'assenza di termine essenziale e l'assenza di diffida formale hanno indotto la Corte a non ritenere fondata la risoluzione richiesta dalla Delmastro; MIVE aveva diritto al pagamento delle opere eseguite. La ricorrente è condannata a pagare in favore della controricorrente euro 5.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1460 cod. civ.

    «la morosità di controparte persiste ad oggi [...] e si è peraltro aggravata sì che anche ad oggi l'odierna esponente sarebbe pienamente legittimata ad invocare l'art. 1460 cod. civ.»

    Consente alla parte adempiente di sospendere l'esecuzione e proporre eccezione di inadempimento; la Corte ribadisce che l'eccezione può essere sollevata anche per la prima volta in giudizio e che, in presenza di termini diversificati, resta ammessa quando sia evidente che la controprestazione non potrà essere realizzata o esista pericolo concreto di perdere la controprestazione.

  • art. 1453 cod. civ.

    Disciplina la risoluzione per inadempimento (domanda costitutiva richiesta dalla ricorrente). La Corte ha ritenuto mancanti i presupposti perché venisse dichiarata la risoluzione per grave inadempimento.

  • art. 1457 cod. civ.

    Riguarda l'essenzialità del termine; la Corte conferma che l'essenzialità richiede chiara intenzione delle parti di considerare perduta l'utilità alla scadenza e che la mera previsione di un termine o di penali non è sufficiente a dimostrarne l'essenzialità.

  • art. 1462 cod. civ.

    Richiamato nel ricorso come possibile limite all'eccezione di inadempimento; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque ha valutato la questione come nuova e non decisiva.

  • art. 360, primo comma, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha rigettato molte censure per mancanza di specificità, per essere questioni di fatto o per essere già adeguatamente motivate dal giudice del merito.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter L. n. 53/1994 e art. 23, comma 2 d.lgs. n. 82/2005

    Riguardano le notifiche e le copie informatiche/telematiche. La Corte di Cassazione ha richiamato le Sezioni Unite secondo cui la mancata attestazione formale sulla copia analogica non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso se il controricorrente non disconosce la conformità o deposita a sua volta copia autenticata.

  • art. 99 e art. 112 cod. proc. civ.

    Norme di rito invocate per contestare l'interpretazione delle domande e l'omesso esame di eccezioni; la Corte ha ritenuto le censure generiche e infondate perché l'interpretazione della domanda è valutazione di merito o richiedeva specificità maggiore nel ricorso per cassazione.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione all'inammissibilità per novità: la domanda sulle penali era stata ritenuta ammissibile o inammissibile in base alle regole sulle novità e sulle deduzioni in appello; la Corte d'appello l'aveva comunque dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 2033 cod. civ.

    Riferimento sollevato nel ricorso (azione in caso di contratto risolto e possibile indebito arricchimento); la Corte ha osservato che la risoluzione non era avvenuta e pertanto la censura risultava infondata.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di cassazione di integrare o correggere la motivazione del giudice del merito se la soluzione è esattamente conforme alla legge; la Corte lo richiama per escludere rilevanza di alcune critiche formali quando la soluzione è giuridicamente corretta.

Massime di principio

  • L'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) può essere proposta anche per la prima volta in sede processuale: non esiste una preclusione temporale, salvo che il comportamento della parte sia contrario alla buona fede; la valutazione della buona fede è di merito.
  • Nei contratti con termini di adempimento diversificati l'eccezione di inadempimento è comunque possibile quando sia evidente che la controprestazione non potrà essere eseguita o sussista un concreto pericolo di perdita della controprestazione (non basta la sola diversità di termini).
  • La qualificazione di una comunicazione come diffida ad adempiere richiede che essa contenga una comminatoria chiara (termine preciso e volontà di considerare risolto il contratto): meri richiami all'adempimento o indicazioni di date non sono sempre sufficienti.
  • La decisione su chi sia inadempiente e la comparazione delle condotte negoziali è questione di fatto riservata al giudice del merito; in Cassazione le censure su tali accertamenti sono ammissibili solo se precise e dimostrino vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5.
  • In sede di cassazione la specificità e l'autosufficienza dei motivi sono essenziali: ragioni generiche o riproduzioni parziali degli atti sono inammissibili.
  • Sul piano processuale, quando si depositano copie analogiche di provvedimenti informatici, il ricorrente può evitare l'improcedibilità se la controparte non disconosce la conformità; in caso contrario il ricorrente deve depositare l'asseverazione di conformità entro l'udienza di discussione.
  • La previsione di penali o il rischio di responsabilità verso un committente non provano, di per sé, l'essenzialità del termine per l'adempimento o l'insussistenza dell'utilità della prestazione tardiva.

Testo integrale

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