Cassazione Civile, Sentenza n. 17209/2020 del 18/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'opposizione avverso le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative e di controllo in materia di antiriciclaggio riscontrate a seguito di ispezione presso CARISPAQ (allora parte del gruppo BPER) nel periodo 18/11/2010-04/02/2011. Le contestazioni riguardavano mancanza di controllo interno, insufficiente monitoraggio della clientela (mancata individuazione del titolare effettivo per circa il 17% delle clientela), omissioni nelle segnalazioni di operazioni sospette, inefficienze del PNS e movimenti di contante incoerenti con le attività dei clienti. Le sanzioni complessive ammontavano a Euro 258.000,00 (sanzioni di Euro 18.000,00 a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, e Euro 24.000,00 al direttore generale). I ricorrenti deducevano, tra l'altro, violazione del principio del favor rei a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n.72/2015, genericità degli addebiti e mancata imputabilità alle persone prive di deleghe per responsabilità imputabile alla capogruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione dei fatti e la sussumibilità delle carenze nell'illecito di cui all'art. 53 TUB e nella normativa secondaria (circolari Banca d'Italia). Ha ritenuto infondate le doglianze sul principio del favor rei: le sanzioni applicate ai sensi dell'art. 144 TUB per carenze organizzative non hanno natura sostanzialmente penale, per cui la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.72/2015 non costituisce base per la retroattiva applicazione del favore. Ha altresì ritenuto non fondate le censure sulla genericità del provvedimento sanzionatorio, confermando che l'attività ispettiva ha documentato carenze significative nella gestione antiriciclaggio (mancata identificazione del titolare effettivo per circa 1.900 clienti, inefficienze del PNS, ritardi nelle segnalazioni, movimenti di contante anomali). Ha respinto la tesi di esonero per responsabilità trasferita alla capogruppo, richiamando il principio di autonomia delle società del gruppo e l'obbligo degli organi sociali di ciascuna società di garantire adeguati controlli. Ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 6.200,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 53 TUB
art. 53, primo comma, lett. b) e d), TUB
Le carenze organizzative e nei controlli interni in materia antiriciclaggio sono sanzionabili ai sensi di questa norma e delle relative disposizioni secondarie; i fatti accertati dall'ispezione sono stati ritenuti riconducibili a tali fattispecie
art. 144 TUB
art. 144 TUB (sistema sanzionatorio della Banca d'Italia)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative non hanno natura sostanzialmente penale; di conseguenza non si applica il principio della lex mitior/favor rei nella controversia concreta
art. 144-ter TUB
art. 144-ter TUB (introdotto dal d.lgs. n.72/2015)
Introduzione di una disciplina nuova delle sanzioni per esponenti aziendali con doveri specifici; la Corte ha ritenuto che, comunque, non si applica il favor rei perché le sanzioni impugnate non hanno natura penale
d.lgs. n.72 del 2015
art. 1, commi relativi alle modifiche del TUB; art. 2, comma 3 (norma transitoria)
Le modifiche legislative del 2015 non incidono sul caso concreto in senso favorevole ai ricorrenti poiché il principio di retroattività della norma più favorevole (favor rei) non è applicabile alle sanzioni amministrative ritenute non penali
d.lgs. n.231 del 2007
decreto legislativo 231/2007 (normativa antiriciclaggio)
L'assenza di richiamo esplicito alla normativa 231/2007 nel provvedimento sanzionatorio non esonera la banca: le carenze nel settore antiriciclaggio erano sanzionabili anche a prescindere da specifici richiami al d.lgs. 231/2007
Circolare Banca d'Italia n.229/1999
Istruzioni Vigilanza banche - Circolare n.229/1999
La normativa regolamentare della Banca d'Italia integra le norme di rango primario e può essere utilizzata per classificare e motivare le carenze organizzative contestate
Circolare Banca d'Italia n.263/2006
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n.263/2006
Ulteriore fonte regolamentare che definisce gli obblighi di organizzazione e controlli prudenziali; richiamata per definire gli standard di governance e controllo rilevanti
artt. 2381 e 2392 cod. civ.
art. 2381, commi 3 e 6; art. 2392 cod. civ.
I consiglieri, anche se non esecutivi e privi di deleghe, hanno il dovere di agire informati e di vigilare sulla gestione; la loro responsabilità può emergere in caso di mancato esercizio della diligenza richiesta dalla funzione
art. 3 L. n.689/1981 e L. n.262/2005
art. 3 L. 689/1981; disposizioni della L. 262/2005
Richieste di specificazione dei precetti violati e di motivazione del provvedimento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto che la motivazione e l'eterointegrazione con le circolari siano state sufficienti
Giurisprudenza e pronunce costituzionali rilevate
Corte Cost. sent. n.63/2019; sentenze Cassazione citate (es. n.24850/2019, n.3656/2016)
La Corte ha richiamato precedenti che distinguono sanzioni amministrative di natura penale (che beneficiano del favor rei) da quelle non penali; ha applicato tale distinzione al caso di specie
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative e di controllo in materia antiriciclaggio sono in linea generale considerate non di natura sostanzialmente penale: il principio della lex mitior/favor rei non si applica salvo che la sanzione non sia qualificata come penalmente rilevante secondo i criteri Engel
- La documentazione e gli esiti di ispezioni prudenziali (mancata identificazione del titolare effettivo, inefficienze del presidio antiriciclaggio, ritardi nelle segnalazioni, movimenti anomali di contante) possono legittimare l'irrogazione di sanzioni anche senza richiamo testuale ad ogni specifico decreto antiriciclaggio, purché si possa ricondurre la fattispecie alla normativa primaria e regolamentare
- Gli amministratori non esecutivi e i sindaci di banche hanno un obbligo di vigilanza e di 'agire informati': la mancanza di deleghe non esclude la loro responsabilità se emergono elementi che avrebbero dovuto indurli ad intervenire
- L'appartenenza a un gruppo e la ricezione di direttive dalla capogruppo non esonerano gli organi sociali della controllata dalla responsabilità di garantire un'adeguata organizzazione e controlli interni; l'autonomia societaria comporta responsabilità proprie
- Le censure generiche sulla 'mancata motivazione' o sulla 'genericità' degli addebiti sono difficilmente accolte quando il provvedimento sanzionatorio è adeguatamente supportato da rilievi ispettivi e quando la normativa regolamentare integra la disciplina primaria
- In contenziosi similari, è importante valutare preliminarmente la natura sostanziale della sanzione (amministrativa vs. penalmente rilevante) per determinare se possa trovare applicazione il principio del favore della legge più mitigante
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