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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17212/2020 del 18/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la revoca per ingratitudine della donazione di quote immobiliari effettuata a favore di Carmela Musumeci, sostenendo che la donataria, avendo la delega sul conto della donante, aveva effettuato prelevamenti non giustificati per complessivi euro 19.200,00 che avrebbero arrecato grave pregiudizio patrimoniale alla donante. Il primo grado aveva accolto la domanda di revoca e disposto la restituzione delle quote; la Corte d'appello ha riformato ritenendo insussistente il requisito del grave pregiudizio (valutando anche la proporzionalità dell'entità dei prelievi rispetto al patrimonio complessivo della donante e l'assenza di un danno oggettivamente rilevante). La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di impugnazione della Cutrupia (vizi di giudicato, error in iudicando e in procedendo, vizio motivazionale) e il ricorso incidentale di Catania relativo all'omessa pronuncia della corte d'appello su un ordine di consegna delle quote e sul pagamento di frutti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di Ada Cutrupia, confermando la valutazione di merito della corte d'appello sull'insussistenza del grave pregiudizio e, quindi, l'improcedibilità della revoca per ingratitudine. Tuttavia ha accolto il ricorso incidentale di Santo Catania nella parte in cui denunciava l'omessa pronuncia della corte d'appello sull'ordine del giudice di prime cure relativo alla consegna delle quote e al pagamento dei frutti (e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato). Per questo motivo la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia omessa e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Inoltre è stata richiamata la previsione sull'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 801 cod. civ.

    Norma sulla revoca della donazione per ingratitudine: la Corte ha richiamato che per revocare la donazione occorrono la prova del dolo del donatario e del grave pregiudizio al patrimonio del donante; entrambi i requisiti sono necessari e la loro mancanza impedisce la revoca

  • art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

    Base di censura per la cassazione per violazione del giudicato o per omessa pronuncia: è stato invocato per lamentare la nullità per violazione del giudicato interno e per l'omessa pronuncia della corte d'appello su questioni dedotte nel gravame

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Motivo invocato per censurare errori in iudicando rispetto alla valutazione delle prove e alla corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte di legittimità ha ritenuto tali censure inammissibili o non fondate quando attengono al merito apprezzabile in sede di merito

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: richiamato dalla ricorrente per lamentare difformità nella decisione; la Cassazione ha rilevato che le doglianze erano inammissibili se rivolte a questioni valutative di merito non devolute correttamente

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Riguarda il giudicato interno: la ricorrente invocava il giudicato sull'accertamento del dolo in primo grado; la Corte ha però ritenuto che la corte d'appello non avesse escluso la volontarietà dei prelievi ma avesse valutato l'assenza del danno oggettivo necessario alla revoca

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Invocato in relazione a presunte irregolarità procedurali ed errori in procedendo: la Cassazione ha ritenuto prive di fondamento le doglianze che sostanzialmente contestavano la valutazione di merito fatta dal giudice d'appello

  • art. 372, comma 2 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla produzione della sentenza di appello nel procedimento; la Corte ha preso atto della pronuncia di merito che aveva respinto altre domande collegate

  • art. 2730, 2727, 2728, 2729 cod. civ.

    Norme richiamate in tema di prova documentale ed efficacia probatoria degli scritti prodotti: la Corte ha valutato tali documenti nel quadro del potere di valutazione del giudice del merito e ha ritenuto incensurabile la valutazione fatta in appello

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla valutazione della documentazione prodotta: la Corte ha confermato che la rilevanza e la valutazione dei documenti è questione di merito

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    Disposizione sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La revoca della donazione per ingratitudine richiede la prova congiunta del dolo del donatario e del grave pregiudizio al patrimonio del donante: l'assenza anche di uno solo dei due requisiti impedisce la revoca
  • La valutazione della gravità del pregiudizio è comparativa e tiene conto della proporzionalità tra importo sottratto e patrimonio complessivo del donante; piccoli prelievi rispetto a un patrimonio consistente possono non integrare il requisito
  • Il gravame di merito (Corte d'appello) può riformare la decisione di primo grado sulla base di una diversa valutazione dei fatti; tali valutazioni di merito sono in genere incensurabili in cassazione salvo violazioni di legge o omessa pronuncia
  • Le eccezioni e difese introdotte in appello che si limitano a contestare le pretese attoree senza sollevare novità decisive non impediscono al giudice d'appello di riformare sulla base della prova a carico del soggetto che agisce (onere della prova della donante)
  • Se la corte d'appello omette di pronunciarsi su questioni consequenziali o su ordini disposti dal giudice di primo grado (es. consegna di beni, liquidazione di frutti), tale omissione può costituire motivo valido di cassazione e determinare il rinvio per completare la pronuncia
  • Per evitare difficoltà processuali, chi chiede la revoca per ingratitudine deve curare di allegare e provare in primo grado tutti gli elementi di fatto e patrimoniali rilevanti; documentazione prodotta soltanto in appello può non essere decisiva per la Cassazione

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