Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05440/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di conto corrente bancario. La correntista aveva agito per ottenere la rideterminazione del saldo, sostenendo l’illegittimità di alcuni addebiti e delle modalità di calcolo del rapporto; il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca a restituire € 67.596,89. La Corte d’appello di Bari aveva respinto l’appello della banca. In Cassazione la banca ha proposto sei motivi: (1) violazione del giudicato interno sulla ritenuta debenza di spese di chiusura conto, invio estratti, comunicazioni e tenuta conto; (2) nullità della CTU per acquisizione di documenti oltre i termini istruttori; (3) omessa motivazione sulla dedotta inattendibilità della CTU, che avrebbe ricostruito il saldo su documentazione incompleta e con metodo errato; (4) errata ripartizione dell’onere probatorio sulla prescrizione delle rimesse, avendo la Corte d’appello posto a carico della banca la prova della natura solutoria dei versamenti; (5) errata presunzione di esistenza e durata dell’affidamento e inversione dell’onere della prova sulla misura dell’apertura di credito e sulla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse; (6) illegittimità della metodologia di calcolo delle rimesse solutorie, ritenuta idonea a vanificare l’eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e l’ultimo, ha accolto il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha escluso la violazione del giudicato interno perché non può formarsi giudicato su un passaggio motivazionale non confluito nel dispositivo; ha ritenuto infondato il motivo sulla CTU perché l’acquisizione documentale del consulente, ove consentita, integra al più una nullità relativa sanabile; ha invece censurato la totale mancanza di risposta della Corte territoriale sulla specifica critica alla consulenza; ha poi rilevato che, in tema di prescrizione delle rimesse in conto corrente, la banca può limitarsi ad allegare l’inerzia del correntista, mentre spetta a chi agisce provare l’esistenza e l’entità dell’affidamento come fatto impeditivo o modificativo della decorrenza della prescrizione; infine ha confermato la correttezza del criterio del saldo rettificato per la rideterminazione del dare-avere.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato si forma sull’accertamento sostanziale che confluisce nel decisum, non su singoli passaggi motivazionali che non incidono sul dispositivo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il tema del giudicato interno, ma escluso che possa estendersi a un mero segmento della motivazione

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla CTU

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla CTU

  • art. 198 c.p.c.

    l’acquisizione di documenti da parte del consulente è consentita nei limiti del previo consenso delle parti

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla CTU

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla CTU

  • art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve essere sorretta da motivazione sufficiente e comprensibile sulle censure esaminate

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza di omessa motivazione e del diritto di difesa

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione delle rimesse

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione delle rimesse

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario di prescrizione richiamato nella controversia bancaria

  • art. 2697 c.c.

    la banca che eccepisce la prescrizione non deve provare l’insussistenza dell’affidamento; l’esistenza e l’entità dell’apertura di credito va provata da chi la invoca per paralizzare l’eccezione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la critica alle presunzioni sulla durata dell’affidamento

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la critica alle presunzioni sulla durata dell’affidamento

  • art. 1422 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, in relazione alla disciplina delle azioni di ripetizione e ai relativi effetti temporali

  • art. 1826 c.c.

    menzionato nel primo motivo in relazione alle spese di gestione del conto, ma la Corte ha deciso la censura in termini di giudicato interno

  • art. 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    le spese bancarie sono dovute solo se pattuite, secondo il richiamo della Corte

  • art. 329 c.p.c.

    il giudicato interno riguarda le parti della sentenza impugnata che formano oggetto di specifica statuizione, non le mere argomentazioni motivazionali

  • Cass. Sez. U., n. 24418/2010

    richiamata come precedente in tema di prescrizione e ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente

  • Cass. Sez. U., n. 15895/2019

    l’eccezione di prescrizione si fonda sull’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto; l’onere di allegare un fatto impeditivo, come l’affidamento, grava su chi agisce in ripetizione

Massime di principio

  • Il giudicato interno non può formarsi su un passaggio della motivazione che non si sia tradotto in una statuizione decisoria del dispositivo; rileva l’accertamento che costituisce il decisum, non l’argomentazione incidentale.
  • Nel processo civile, l’acquisizione di documenti da parte del consulente tecnico d’ufficio, se avviene nei limiti del mandato e con il consenso richiesto dalla disciplina processuale, non determina nullità assoluta ma, al più, nullità relativa soggetta a sanatoria.
  • Il giudice di merito deve rispondere in modo specifico alle censure rivolte alla CTU; l’omissione di qualsiasi motivazione sulla critica decisiva integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
  • In tema di prescrizione della ripetizione di somme versate in conto corrente, la banca che eccepisce la prescrizione deve allegare l’inerzia del correntista; non le incombe la prova dell’inesistenza dell’affidamento invocato dalla controparte.
  • L’esistenza e l’estensione di un’apertura di credito costituiscono fatti impeditivi o modificativi della decorrenza della prescrizione e devono essere provati da chi li deduce per contrastare l’eccezione di prescrizione.
  • La qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie dipende dalla presenza e dall’ampiezza dell’affidamento: in assenza di affidamento, i versamenti su conto scoperto sono solutori.
  • La rideterminazione del saldo di un conto corrente deve avvenire secondo il criterio del saldo rettificato, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniConto correnteAnatocismoUsura bancaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.