Cassazione Civile, Ordinanza n. 05440/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di conto corrente bancario. La correntista aveva agito per ottenere la rideterminazione del saldo, sostenendo l’illegittimità di alcuni addebiti e delle modalità di calcolo del rapporto; il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca a restituire € 67.596,89. La Corte d’appello di Bari aveva respinto l’appello della banca. In Cassazione la banca ha proposto sei motivi: (1) violazione del giudicato interno sulla ritenuta debenza di spese di chiusura conto, invio estratti, comunicazioni e tenuta conto; (2) nullità della CTU per acquisizione di documenti oltre i termini istruttori; (3) omessa motivazione sulla dedotta inattendibilità della CTU, che avrebbe ricostruito il saldo su documentazione incompleta e con metodo errato; (4) errata ripartizione dell’onere probatorio sulla prescrizione delle rimesse, avendo la Corte d’appello posto a carico della banca la prova della natura solutoria dei versamenti; (5) errata presunzione di esistenza e durata dell’affidamento e inversione dell’onere della prova sulla misura dell’apertura di credito e sulla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse; (6) illegittimità della metodologia di calcolo delle rimesse solutorie, ritenuta idonea a vanificare l’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e l’ultimo, ha accolto il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha escluso la violazione del giudicato interno perché non può formarsi giudicato su un passaggio motivazionale non confluito nel dispositivo; ha ritenuto infondato il motivo sulla CTU perché l’acquisizione documentale del consulente, ove consentita, integra al più una nullità relativa sanabile; ha invece censurato la totale mancanza di risposta della Corte territoriale sulla specifica critica alla consulenza; ha poi rilevato che, in tema di prescrizione delle rimesse in conto corrente, la banca può limitarsi ad allegare l’inerzia del correntista, mentre spetta a chi agisce provare l’esistenza e l’entità dell’affidamento come fatto impeditivo o modificativo della decorrenza della prescrizione; infine ha confermato la correttezza del criterio del saldo rettificato per la rideterminazione del dare-avere.
Norme richiamate
il giudicato si forma sull’accertamento sostanziale che confluisce nel decisum, non su singoli passaggi motivazionali che non incidono sul dispositivo
richiamato per il tema del giudicato interno, ma escluso che possa estendersi a un mero segmento della motivazione
richiamato nel motivo sulla CTU
richiamato nel motivo sulla CTU
l’acquisizione di documenti da parte del consulente è consentita nei limiti del previo consenso delle parti
richiamato nel motivo sulla CTU
richiamato nel motivo sulla CTU
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
la sentenza deve essere sorretta da motivazione sufficiente e comprensibile sulle censure esaminate
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza di omessa motivazione e del diritto di difesa
richiamato nei motivi sulla prescrizione delle rimesse
richiamato nei motivi sulla prescrizione delle rimesse
termine ordinario di prescrizione richiamato nella controversia bancaria
la banca che eccepisce la prescrizione non deve provare l’insussistenza dell’affidamento; l’esistenza e l’entità dell’apertura di credito va provata da chi la invoca per paralizzare l’eccezione
richiamato per la critica alle presunzioni sulla durata dell’affidamento
richiamato per la critica alle presunzioni sulla durata dell’affidamento
richiamato nel motivo sulla prescrizione, in relazione alla disciplina delle azioni di ripetizione e ai relativi effetti temporali
menzionato nel primo motivo in relazione alle spese di gestione del conto, ma la Corte ha deciso la censura in termini di giudicato interno
art. 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
le spese bancarie sono dovute solo se pattuite, secondo il richiamo della Corte
il giudicato interno riguarda le parti della sentenza impugnata che formano oggetto di specifica statuizione, non le mere argomentazioni motivazionali
Cass. Sez. U., n. 24418/2010
richiamata come precedente in tema di prescrizione e ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente
Cass. Sez. U., n. 15895/2019
l’eccezione di prescrizione si fonda sull’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto; l’onere di allegare un fatto impeditivo, come l’affidamento, grava su chi agisce in ripetizione
Massime di principio
- Il giudicato interno non può formarsi su un passaggio della motivazione che non si sia tradotto in una statuizione decisoria del dispositivo; rileva l’accertamento che costituisce il decisum, non l’argomentazione incidentale.
- Nel processo civile, l’acquisizione di documenti da parte del consulente tecnico d’ufficio, se avviene nei limiti del mandato e con il consenso richiesto dalla disciplina processuale, non determina nullità assoluta ma, al più, nullità relativa soggetta a sanatoria.
- Il giudice di merito deve rispondere in modo specifico alle censure rivolte alla CTU; l’omissione di qualsiasi motivazione sulla critica decisiva integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
- In tema di prescrizione della ripetizione di somme versate in conto corrente, la banca che eccepisce la prescrizione deve allegare l’inerzia del correntista; non le incombe la prova dell’inesistenza dell’affidamento invocato dalla controparte.
- L’esistenza e l’estensione di un’apertura di credito costituiscono fatti impeditivi o modificativi della decorrenza della prescrizione e devono essere provati da chi li deduce per contrastare l’eccezione di prescrizione.
- La qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie dipende dalla presenza e dall’ampiezza dell’affidamento: in assenza di affidamento, i versamenti su conto scoperto sono solutori.
- La rideterminazione del saldo di un conto corrente deve avvenire secondo il criterio del saldo rettificato, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione.
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