Sentenza n. 1638/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di restituzione di emolumenti stipendiali indebitamente percepiti, seguita da ordinanza-ingiunzione, cartella di pagamento e intimazione di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, militare dei Carabinieri collocato in aspettativa per motivi di salute dall’8 marzo 2012 e poi in congedo assoluto per inabilità il 18 febbraio 2014, aveva percepito emolumenti fissi e continuativi durante l’aspettativa, in attesa della decisione sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità. Dopo il rigetto della domanda, notificato l’11 dicembre 2018, l’Amministrazione ha avviato nel 2023 il recupero di euro 12.785,39 lordi, pari a euro 9.998,23 netti, riferiti alla metà delle somme erogate dal 25 giugno al 24 dicembre 2013 e alla totalità di quelle erogate dal 25 dicembre 2013 al 17 febbraio 2014. Con il ricorso e tre successivi atti di motivi aggiunti, il militare ha contestato la richiesta di recupero e gli atti di riscossione. Ha dedotto, da un lato, che il recupero era precluso perché il rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio era intervenuto oltre il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa; dall’altro, che tale limite doveva applicarsi anche al personale dichiarato permanentemente inidoneo al servizio in modo assoluto, per evitare una disparità di trattamento e tutelare proporzionalità, affidamento e condizioni di vita del dipendente. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dei provvedimenti sul riconoscimento della causa di servizio e sul collocamento in aspettativa e, nel merito, ha sostenuto che il limite temporale previsto per l’inidoneità parziale non si applicasse al caso di inidoneità assoluta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile: pur formulato come impugnazione, esso mirava sostanzialmente ad accertare l’insussistenza del diritto patrimoniale dell’Amministrazione alla restituzione, nell’ambito della giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico. Non era quindi necessario impugnare entro sessanta giorni gli atti amministrativi presupposti, né era fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione. Nel merito, il TAR ha accolto entrambe le censure, esaminate congiuntamente. Ha interpretato il limite di ventiquattro mesi previsto dall’art. 39, comma 3, d.P.R. 51/2009 come applicabile anche al personale in aspettativa per infermità contemplato dal comma 4: una diversa lettura avrebbe assoggettato a trattamento diverso situazioni omogenee e il rinvio del comma 4 alle disposizioni di maggior favore consente di applicare la garanzia temporale del comma 3. Poiché l’aspettativa era iniziata l’8 marzo 2012 e il rigetto sulla causa di servizio era stato notificato l’11 dicembre 2018, oltre ventiquattro mesi dopo, la ripetizione non era consentita. Il TAR ha annullato tutti gli atti impugnati e accertato l’insussistenza del diritto patrimoniale azionato dall’Amministrazione. Spese integralmente compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
a venire in questione è una situazione giuridica di diritto soggettivo dipendente da un rapporto di pubblico impiego disciplinato in regime di diritto pubblico, come tale rientrante nell’alveo dell’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., concernente “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”
La controversia sulla pretesa restitutoria relativa al rapporto di impiego di un militare rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se concerne un diritto soggettivo patrimoniale.
In particolare, sebbene formulata in termini impugnatori, rileva il collegio che, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., la richiesta di tutela del ricorrente non riguarda tanto l’annullamento dei singoli atti comunque gravati ma, funditus, l’accertamento della non spettanza all’amministrazione resistente del diritto soggettivo a contenuto patrimoniale azionato nei suoi confronti.
La domanda va qualificata in base al suo contenuto sostanziale: l’impugnazione degli atti di recupero è funzionale all’accertamento della non spettanza del credito patrimoniale dell’Amministrazione.
art. 39, commi 3 e 4, d.P.R. 51/2009
Nel merito, osserva il collegio che il limite temporale dell’attività di recupero dell’indebito stipendiale previsto dall’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51 cit., con riguardo al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, va esteso anche al personale che si trova genericamente in “aspettativa per infermità” ai sensi del successivo comma 4.
La preclusione al recupero quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa, prevista dal comma 3, si applica anche al personale in aspettativa per infermità disciplinato dal comma 4.
art. 3 Cost.
In tal senso, si sottolinea che, in primo luogo, l’interpretazione letterale delle due disposizioni condurrebbe all’applicazione di un trattamento differenziato per situazioni omogenee nei loro effetti, in evidente contrasto con l’art. 3 Cost., che impone che situazioni di tal genere ricevano il medesimo trattamento.
Il principio di eguaglianza sostiene l’interpretazione che estende la garanzia temporale del comma 3 alle situazioni di aspettativa per infermità del comma 4, evitando un trattamento differenziato di situazioni omogenee.
art. 1, Protocollo n. 1, CEDU
Infine, la giurisprudenza della CEDU in tema di ripetizione di somme indebitamente erogate (CEDU, sez. I , 11 febbraio 2021 n. 4893/2013, Casarin contro Italia) ha evidenziato proprio, tra le altre cose, che il lasso di tempo intercorso prima della richiesta restitutoria non può non assumere rilievo ai fini del c.d. proportionality test richiesto dall’art. 1, prot. n. 1, della convenzione, che ammette le ingerenze statuali nel godimento di beni privati solo se le stesse siano previste dalla legge per uno scopo legittimo e siano “necessarie in una società democratica”.
Nel valutare la legittimità della ripetizione di somme pubbliche, il tempo trascorso prima della richiesta restitutoria rileva nel giudizio di proporzionalità sull’ingerenza nel godimento dei beni.
art. 3, comma 2, d.lgs. 165/2001
In via preliminare, il ricorso va ritenuto pienamente ammissibile perché a venire in questione è una situazione giuridica di diritto soggettivo dipendente da un rapporto di pubblico impiego disciplinato in regime di diritto pubblico, come tale rientrante nell’alveo dell’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., concernente “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, tra cui rientrano i militari dell’Arma dei carabinieri, giusto l’art. 3, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Il personale militare dell’Arma dei carabinieri rientra nel pubblico impiego in regime di diritto pubblico, con conseguente giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative al rapporto.
Massime di principio
- Il limite temporale di ventiquattro mesi per la ripetizione degli emolumenti previsto dall’art. 39, comma 3, d.P.R. 51/2009 si applica anche al personale in aspettativa per infermità regolato dal comma 4; il rinvio di quest’ultimo alle disposizioni di maggior favore consente di estendere la garanzia, evitando disparità di trattamento tra situazioni omogenee.
- Quando una controversia attinente a un rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico ha per oggetto l’esistenza di un diritto patrimoniale dell’Amministrazione alla restituzione di somme, la domanda va qualificata come sostanziale azione di accertamento del diritto soggettivo, anche se formulata come impugnazione degli atti di recupero; non si applica il termine decadenziale di sessanta giorni proprio dell’azione di annullamento.
- Nelle controversie sulla ripetizione di somme indebitamente erogate, il tempo trascorso prima della richiesta restitutoria è un elemento rilevante per la valutazione di proporzionalità dell’ingerenza nel godimento dei beni ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
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