Cassazione Civile, Ordinanza n. 22710/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un socio aveva ceduto la propria quota di partecipazione in una società ad altri soci, con scrittura privata che prevedeva anche il pagamento di una somma complessiva riferita, secondo l'interpretazione del ricorrente, sia al figlio cedente sia al padre. In un successivo giudizio promosso dai soci acquirenti per ottenere il trasferimento coattivo delle quote, il Tribunale aveva disposto il trasferimento subordinandolo al pagamento della somma in favore del solo figlio, ritenuto unico creditore. Il padre ha quindi introdotto un nuovo giudizio sostenendo che il credito fosse parziario e che, non essendo stata pattuita solidarietà attiva, il pagamento al solo figlio non lo liberasse nei suoi confronti. Ha dedotto violazione delle norme sulla solidarietà attiva e della motivazione apparente, oltre a omesso esame della scrittura privata che, a suo dire, dimostrava la sua qualità di creditore insieme al figlio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che l'azione proposta dal ricorrente non fosse proponibile, perché la precedente sentenza del Tribunale di Verona del 2005, passata in giudicato, aveva già accertato che il ricorrente era estraneo all'accordo e che il diritto al corrispettivo spettava esclusivamente al figlio. Ne deriva un pregiudizio giuridico incompatibile con la pretesa successiva del padre, che avrebbe dovuto far valere la propria posizione con opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la solidarietà attiva non si presume e deve essere espressamente pattuita
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla solidarietà
richiamato dal ricorrente per affermare la parziarietà dell'obbligazione
richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente o assente della sentenza di appello
la Corte afferma che, quando un terzo subisce un pregiudizio giuridico da una sentenza resa inter alios che statuisce un diritto incompatibile con il suo, il rimedio corretto è l'opposizione di terzo
indica il rito camerale applicato in cassazione
consente la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta
Massime di principio
- Quando un precedente giudicato inter alios ha già escluso in modo incompatibile la titolarità del diritto poi fatto valere da un terzo, la successiva domanda di quest'ultimo è improponibile se il rimedio appropriato era l'opposizione di terzo ordinaria.
- Ai fini dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c., è sufficiente anche un pregiudizio giuridico, cioè l'affermazione in una sentenza resa tra altri di un diritto incompatibile con quello preteso dal terzo, senza che sia necessario un pregiudizio meramente pratico.
- Se una sentenza passata in giudicato ha accertato che il credito spetta esclusivamente a un soggetto e che un altro è estraneo al rapporto, quest'ultimo non può successivamente agire come concreditore fondando la domanda sul medesimo rapporto sostanziale.
- La cassazione può rilevare d'ufficio l'improponibilità dell'azione quando la questione emerge da un giudicato già formatosi e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- La prestazione pecuniaria, se già regolata da un giudicato incompatibile con la pretesa successiva, non può essere ridiscussa in un autonomo giudizio di cognizione ordinaria, ma va contestata con gli strumenti impugnatori previsti contro il giudicato stesso.
Come è indicizzato
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