Cassazione Civile, Sentenza n. 19326/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, dipendenti turnisti della Polizia Municipale, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a un giorno di riposo compensativo o al pagamento del compenso per lavoro straordinario festivo quando il loro turno ricade in una giornata festiva infrasettimanale, oltre alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro festivo. Contestano la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile l'art. 22 del CCNL Enti Locali (turni) e subordinando l'applicazione dell'art. 24 (maggiorazioni per lavoro in giorni festivi) soltanto all'attività eccedente l'orario contrattuale o a chiamate in giorni di riposo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui per i lavoratori turnisti si applica l'art. 22, comma quinto, del CCNL enti locali 14.9.2000 che attribuisce un'indennità onnicomprensiva (con maggiorazione indicata in contratto, menzionata nella motivazione come 30%) a compensazione del disagio derivante dall'organizzazione a turni. L'art. 24 del medesimo CCNL trova applicazione solo se il lavoro festivo infrasettimanale è svolto oltre l'orario contrattuale o in occasione di chiamate durante il giorno di riposo settimanale. La Corte ha inoltre chiarito che la successiva contrattazione collettiva non elimina automaticamente le disposizioni precedenti non espressamente disapplicate e ha richiamato la clausola di continuità delle norme del successivo CCNL (art. 2, u.c.). Sono stati condannati i ricorrenti alle spese di giudizio di cassazione.
Norme richiamate
CCNL Comparto Enti Locali 14.9.2000 - art. 22
L'indennità per il personale che lavora a turni ha carattere onnicomprensivo e compensa l'intero disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario; la maggiorazione prevista dall'art. 22 (turni) esclude il cumulo automatico con le maggiorazioni dell'art. 24 per la stessa ipotesi
CCNL Comparto Enti Locali 14.9.2000 - art. 24
Riguarda le maggiorazioni per lavoro in giornate festive infrasettimanali ma trova applicazione solo quando l'attività è svolta oltre l'orario contrattuale, o in giorni di riposo settimanale per chiamata; non si applica automaticamente al turno ordinario ricadente in festività infrasettimanale
Il principio interpretativo che valorizza la volontà comune delle parti anche in base al comportamento successivo non giustifica, nel caso concreto, una riformulazione della portata testuale e letterale delle norme collettive quando la norma del CCNL è chiara e la giurisprudenza consolidata
CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 - art. 2, ultimo comma
art. 2, u.c. del CCNL 21/5/2018
Prevede che, per quanto non previsto dal nuovo contratto, continuino ad applicarsi le disposizioni dei precedenti CCNL compatibilmente; quindi la mera omissione di una specifica disciplina nel nuovo CCNL non comporta automaticamente l'abrogazione delle norme precedenti
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176 - art. 23, comma e-bis
Riferimento procedurale impiegato in sede di deposito conclusioni dal Pubblico Ministero (norma di procedimento/processo), senza incidenza sul merito sostanziale della controversia
D.P.R. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- Per il personale organizzato a turni la disciplina dell'indennità di turno (art. 22 CCNL) ha carattere onnicomprensivo: se il turno ricade in una festività infrasettimanale la tutela si risolve nella maggiorazione prevista per i turni e non in un automatico giorno di riposo compensativo o in ulteriori maggiorazioni previste per lavoro straordinario festivo
- Le maggiorazioni previste dall'art. 24 CCNL si applicano solo quando l'attività è svolta oltre l'orario contrattuale o in caso di chiamata durante il giorno di riposo settimanale: è quindi necessario dimostrare che l'attività abbia ecceduto l'orario contrattuale per ottenere compensi aggiuntivi
- La presunta disparità tra turnisti e non turnisti non altera la normativa: il sistema dei turni prevede una compensazione stabile e strutturale del disagio, rendendo le posizioni non confrontabili con quelle del personale non turnista
- La semplice omissione o diversa regolazione nel successivo CCNL non vale automaticamente come abrogazione delle norme precedenti; va verificata la compatibilità e la clausola di continuità prevista dal nuovo contratto
- Nelle controversie sindacali relative all'applicazione di CCNL la giurisprudenza tende a una lettura letterale e sistematica delle norme collettive e a favore di un'applicazione coerente e stabilita dalla prassi e dalla giurisprudenza consolidata
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