Cassazione Penale, Sentenza n. 5180/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 02/07/2024 per tentato omicidio. Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorieta e illogicita della motivazione della corte territoriale, evidenziando discrepanze e contrasti nelle dichiarazioni dei testi (in particolare le teste Mazinuk e Bonino) riguardo alla sede e al tipo di colpi inferti e all'abbigliamento della vittima, che a suo dire renderebbero incerta la ricostruzione della dinamica e la prova del dolo. Inoltre contestava la dosimetria della pena sostenendo che, trattandosi di tentativo in fase iniziale, la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo.
La decisione
La Corte di legittimita ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e infondati: la Corte territoriale aveva esaminato e confrontato le discordanti dichiarazioni, ritenendo che le discrepanze non intaccassero il nucleo essenziale del racconto e non ne compromettessero la credibilita. La Corte ha sottolineato l'uniformita del nucleo fattuale: l'imputato avrebbe rotto una bottiglia e l'avrebbe usata come arma colpendo ripetutamente la vittima al capo, al collo e al busto, con ferita prossima alla giugulare, e mantenendo atteggiamento aggressivo anche contro le forze dell'ordine; da cio la ricostruzione dell'animus necandi e la volontarieta dell'aggressione. Quanto alla quantificazione della pena, la Corte ha spiegato che ha tenuto conto dello stato iniziale del tentativo e della gravita oggettiva della condotta e che la pena, pur contenuta rispetto al massimo edittale, e' motivata adeguatamente senza richiedere una spiegazione ulteriore sui singoli criteri dell'art. 133 cod. pen. Per l'inammissibilita del ricorso e' stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola le conseguenze dell'inammissibilita del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato la disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di pena fissata in misura inferiore alla media edittale, non fosse necessaria una motivazione puntuale sui singoli criteri soggettivi e oggettivi richiamati dall'articolo, purché fosse evidente il bilanciamento tra funzione rieducativa, retributiva e preventiva.
Orientamenti giurisprudenziali richiamati (Sez. 1, sent. n. 11928 del 29/11/2018 Rv. 275012)
Sentenza n. 11928 del 29/11/2018 Rv. 275012
Principio secondo cui, in assenza di confessione, l'animus necandi si accerta anche sulla base dell'idoneita dell'azione a ledere la vita, valutata con prognosi ex post ma riferita alla situazione ex ante all'imputato; la Corte di legittimita lo ha richiamato per confermare che la modalita dell'offesa e la sede delle lesioni sono idonee a dimostrare il dolo.
Orientamenti giurisprudenziali richiamati (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019 Rv. 276932)
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019 Rv. 276932
Principio secondo cui la motivazione della quantificazione della pena non richiede, se la pena e' fissata al di sotto della media edittale, una motivazione analitica sui singoli criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte lo ha invocato per giustificare la dosimetria adottata.
Massime di principio
- Le semplici discrepanze formali tra dichiarazioni di testi non impediscono di ritenere valida una ricostruzione se il nucleo centrale dei racconti e' coerente e idoneo a provare la fattispecie.
- L'animus necandi puo' essere desunto dall'idoneita concreta dell'azione e dalle modalita dell'offesa (uso di un'arma, sede delle lesioni, pluralita di colpi), valutata tenendo conto della situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione.
- Per essere utile in sede di impugnazione, una critica alle dichiarazioni dei testimoni deve mostrare che le contraddizioni incidono sul nucleo essenziale della ricostruzione e sulla prova del fatto centrale (per esempio sull'identita dell'autore o sulla natura dolosa dell'azione).
- Nel calcolo della pena, se il giudice fissa una sanzione al di sotto della media edittale, non e' sempre necessaria una motivazione analitica su ciascuno dei criteri dell'art. 133 c.p., purché emerga il bilanciamento complessivo tra i principi retributivi, prevenitivi e rieducativi.
- In sede di Corte di Cassazione i motivi generici e privi di specificita rispetto alle critiche di fatto o di valutazione delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili.
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