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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07839/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in materia di concorrenza sleale e tutela di un modello di sedia, nel quale la società ricorrente aveva ottenuto solo una soccombenza parziale in primo grado e aveva proposto appello. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione sull'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ha esaminato i motivi di gravame e ha escluso sia la contraffazione del modello sia la concorrenza sleale: ha valorizzato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la diversità degli elementi di collegamento tra seduta e schienale, la carenza di allegazioni idonee a identificare per il consumatore medio la provenienza del modello, l'assenza di pubblicità e la limitata produzione del prodotto, nonché la mancata specifica contestazione di alcune circostanze poste a base della domanda riconvenzionale della controparte. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) error in procedendo e violazione del dictum della Cassazione, per avere la Corte d'appello omesso l'esame delle censure del gravame e reso una motivazione meramente adesiva al Tribunale; 2) omessa valutazione di prove documentali e di fatti principali e secondari decisivi; 3) violazione dell'art. 2598 c.c., per avere ritenuto integrato l'illecito concorrenziale senza una disamina analitica, oggettiva e sostanziale di fatti e indizi idonei a configurare atti confusori. La resistente ha eccepito plurimi profili di inammissibilità e, nelle more, è intervenuto il fallimento della società originariamente resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della Corte d'appello non era apparente né inesistente, poiché conteneva un iter argomentativo intellegibile, con esame dei motivi di appello e richiamo delle risultanze peritali e delle ragioni dell'esclusione del profilo contraffattorio e concorrenziale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità e per violazione dell'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, non essendo stati indicati con precisione i fatti omessi, la loro decisività e le attività istruttorie asseritamente trascurate. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva infatti fondato la decisione sul passaggio in giudicato della statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda riconvenzionale della controparte per la mancata specifica presa di posizione della società attrice sulle circostanze allegate, profilo non censurato dal ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    novellato art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro di ammissibilità dell'appello; la precedente declaratoria di inammissibilità era stata cassata perché la motivazione non esplicitava le ragioni della non conformità dell'atto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    error in procedendo ex art 360 primo comma nr 4 c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza d'appello per asserita violazione del dictum della Cassazione e motivazione apparente.

  • art. 2598 c.c.

    violazione dell’art 2598 c.c.

    richiamato come norma sostanziale sulla concorrenza sleale; la Corte osserva che la censura non colpiva la ratio della decisione, fondata su carenze di allegazione e su statuizioni non specificamente impugnate.

  • art. 366 c.p.c.

    onere di completezza richiesto ai sensi dell'art. 366 c.p.c.

    la Corte lo usa per affermare che il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale atti processuali e documenti e riassumerne il contenuto in modo autosufficiente.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiede la puntuale indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata specificazione comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 111 Cost., comma 6

    "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6

    la motivazione è nulla solo se non raggiunge il minimo costituzionale, cioè se non consente il controllo sul ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è solo meramente apparente, e quindi nulla, quando non espone in modo intellegibile i fatti rilevanti, le ragioni in diritto e l'iter logico seguito; non è sufficiente la semplice adesione alle conclusioni del primo giudice se il giudice d'appello rende riconoscibile il proprio percorso argomentativo.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di prove o fatti decisivi è inammissibile se è formulata in modo generico e senza indicazione puntuale dei fatti trascurati, della loro decisività e degli atti o documenti rilevanti, in violazione del requisito di specificità e autosufficienza del ricorso.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata; se colpisce una ragione diversa o secondaria, senza censurare la statuizione decisiva, è inammissibile.
  • In materia di concorrenza sleale, la mera deduzione astratta dell'illecito non basta se manca un'allegazione specifica di elementi idonei a identificare la provenienza del prodotto presso il consumatore medio o a dimostrare gli indici concreti dell'atto confusorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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