Cassazione Penale, Ordinanza n. 07226/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di mesi 2 di arresto e euro 2.300 di ammenda per una violazione del Codice della strada, accertata il 25 maggio 2022 a Salerno. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e insufficienza di motivazione in relazione all'art. 116, comma 15, C.d.S. e al requisito della recidiva nel biennio, sostenendo in sostanza che non fosse adeguatamente provata la recidiva necessaria per mantenere la rilevanza penale della condotta; con il secondo motivo, ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avesse risposto in modo sufficiente alla richiesta di riduzione al minimo della pena detentiva e di sostituzione con pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva correttamente valorizzato i verbali di contestazione del 7 marzo 2021 e del 14 maggio 2022, acquisiti al fascicolo, come elementi idonei a dimostrare la recidiva nel biennio e dunque a escludere la depenalizzazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il diniego della riduzione e della sostituzione della pena era sorretto dal richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato e che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza che non affronti espressamente ogni singola deduzione se il rigetto emerge dalla struttura argomentativa complessiva. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285 del 1992
La Corte lo tratta come norma che, in presenza della recidiva nel biennio, mantiene la rilevanza penale della guida senza patente e ne impedisce la depenalizzazione.
art. 116, comma 15, Codice della strada
Richiamato dal ricorrente come disposizione asseritamente mal applicata e come disciplina cui si collega il requisito della recidiva nel biennio.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio può essere provata mediante elementi positivi desumibili da precedenti verbali di contestazione acquisiti al fascicolo; non è necessario un onere probatorio aggravato, soprattutto quando la difesa non offra elementi contrari.
- La depenalizzazione della guida senza patente resta esclusa se risulta la recidiva nel biennio, accertabile sulla base della documentazione già ritualmente acquisita nel processo.
- In sede di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio non è viziata solo perché non confuta espressamente ogni singola richiesta difensiva, quando il rigetto di tali doglianze risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria può essere legittimamente fondato sul rilievo dei precedenti penali dell'imputato, se il giudice di merito li valorizza in modo espresso o comunque inequivoco.
Come è indicizzato
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