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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38648/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare (custodia in carcere) applicata dalla Corte d'appello di Milano per il reato di estorsione aggravata, contestando: violazione degli artt. 274 e 275, commi 1-bis e 3, cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza; manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.; pretesa riconduzione del fatto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) sulla base di intercettazioni e dichiarazioni che, secondo la difesa, dimostrerebbero l'esistenza di un rapporto di lavoro e la finalità di ottenere il pagamento di compensi; contestazione della qualificazione mafiosa e della rilevanza del metodo mafioso/agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) per fatti occorsi a Malta; censura dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere e richiesta degli arresti domiciliari in considerazione del tempo trascorso, dei problemi di salute, dell'attività lavorativa e dell'assenza di denunce da parte della persona offesa.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: i mezzi di doglianza relativi alla sussistenza del reato e dell'aggravante 416-bis.1 non sono ammissibili in sede di legittimità quando sussiste una sentenza di condanna (anche non definitiva), perché la ricostruzione operata in sede di merito vincola il giudice della cautela; le censure sulla inadeguatezza della custodia cautelare sono ritenute aspecifiche e manifestamente infondate poiché il Tribunale ha svolto un esame approfondito e motivato, evidenziando la ferocia del fatto, l'atteggiamento di compiacimento dell'imputato, i precedenti penali e la persistenza di un quadro di adesione alle logiche mafiose che giustificano la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La Corte conferma che il ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a superare tale presunzione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.; la decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari; la Corte ricorda che, se il titolo cautelare riguarda reati con presunzione speciale (art. 275, comma 3), la norma generale va considerata alla luce della presunzione di cui a quest'ultima.

  • art. 275, commi 1-bis e 3 cod. proc. pen.

    Comma 3 stabilisce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati aggravati ex art. 416-bis.1. La Corte afferma che tale presunzione prevale, salvo prova contraria specifica ed idonea a dimostrare che esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante relativa al metodo mafioso e all'agevolazione mafiosa. La Corte ritiene corretta l'applicazione di tale aggravante valutando le modalità violente, il contesto e l'adesione dell'imputato alle logiche di 'ndrangheta, elementi che giustificano la sussunzione.

  • art. 393 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte osserva che la riclassificazione del fatto in questa fattispecie, anziché in estorsione, non può essere decisa in sede di legittimità incidentale contro una sentenza di condanna che ne ha operata diversa qualificazione in merito.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma sugli strumenti elettronici di controllo; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il rigetto degli arresti domiciliari implica, in via implicita, l'impossibilità di impiegare tali strumenti quando il giudice del riesame ritenga inadeguati gli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi di questa norma.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sull'informazione al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte ordina la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • Quando esiste una sentenza di condanna (anche non definitiva), il riesame e la valutazione cautelare devono tenere conto della ricostruzione di merito e non possono sostituirsi al giudice penale nel riconsiderare liberamente la qualificazione giuridica dei fatti.
  • Per i reati aggravati dal metodo mafioso (art. 416-bis.1) opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3): per superarla sono necessari elementi specifici, concreti e attagliati al caso che dimostrino che esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
  • La semplice decorrenza del tempo (tempo silente) non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo di reiterazione se permangono indizi gravi circa la natura e la gravità della condotta, l'atteggiamento dell'imputato e il contesto criminale.
  • Per ottenere una riclassificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) occorre dimostrare in modo specifico il convincimento soggettivo dell'agente di avere un diritto; la mera contestazione della qualificazione estorsiva non è ammessa in sede cautelare quando la sentenza di merito ha già operato diversa ricostruzione.
  • Nella scelta della misura cautelare il giudice valuta la personalità dell'imputato, i precedenti, l'atteggiamento processuale e postfatto (per esempio segni di pentimento o presa di distanza) e la modalità della condotta; dichiarazioni di compiacimento e condotte particolarmente violente rafforzano la necessità della misura custodiale.
  • Se si vuole contestare l'aggravante mafiosa è necessario produrre elementi concreti che escludano il metodo mafioso o l'agevolazione di interessi mafiosi, ad es. prove della neutralità territoriale o dell'assenza di vincoli con strutture mafiose; mere argomentazioni speculative difficilmente superano la presunzione cautelare.

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