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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20845/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività di "coltivatore diretto" presso la propria azienda agricola (dal lunedì al sabato, ore 7-13 e 14-16), sollevando due censure: 1) violazione degli artt. 284 c.p.p. e 24 Cost. e difetto di motivazione perché non sarebbe stata riconosciuta l'assoluta condizione di indigenza del ricorrente (il quale possiede terreni che però, secondo la difesa, non producono frutti e costituiscono solo oneri); 2) difetto di motivazione rispetto alle obiezioni difensive che avrebbero dimostrato l'assenza delle esigenze cautelari e la compatibilità dell'attività lavorativa con le esigenze di custodia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame non abbia commesso vizi di legittimità: mancava la prova dello stato di bisogno (assenza di attestazione ISEE); la proprietà dei terreni contrasta con la pretesa indigenza; l'attività agricola risultava delegabile e le modalità/orari richiesti (ampia dilatazione di orario) erano incompatibili con le esigenze di controllo e con le esigenze cautelari, soprattutto considerata la gravità dell'indagine (indizi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e possibili redditi non dichiarati). Pertanto il permesso è stato negato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    reato-fine richiamato nel procedimento (illecito in materia di stupefacenti)

    La norma identifica il reato per cui è stata disposta la misura cautelare; la sua menzione contestualizza la gravità dell'imputazione rilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 284 cod. proc. pen.

    comma 3 (autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per esigenze di lavoro)

    Interpretato come disposizione eccezionale da applicare con rigore: l'autorizzazione può essere concessa solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano di soddisfare l'esigenza in altro modo e valutando la compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa in relazione al diritto al lavoro

    Il richiamo costituzionale al diritto al lavoro non prevale automaticamente sulle esigenze cautelari; occorre bilanciare il diritto con le limitazioni imposte dalla misura, e la Corte ha ritenuto che la prova dello stato di bisogno non fosse fornita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicazione delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto

    Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020; Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015

    Richiamati per ribadire i principi: l'autorizzazione ai domiciliari per esigenze di lavoro richiede criteri di particolare rigore e deve fondarsi su situazioni oggettive; va valutata la compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La richiesta di autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per lavoro richiede prova documentale oggettiva dello stato di bisogno (es. attestazione ISEE); la mera affermazione difensiva non è sufficiente.
  • La titolarità di beni immobili non esclude automaticamente lo stato di indigenza; tuttavia la proprietà, se non adeguatamente giustificata, può contrastare la richiesta di indigenza se non dimostrato che i beni non producono frutti utili.
  • L'attività per la quale si chiede l'autorizzazione deve essere non delegabile e compatible con le esigenze di controllo imposte dalla misura cautelare; orari e durata eccessivi possono giustificare il diniego.
  • In sede di legittimità è limitata la riconsiderazione dei fatti: se le valutazioni del giudice del merito sono argomentate e non illogiche, il ricorso per cassazione è destinato a essere rigettato.
  • Il bilanciamento tra diritto al lavoro (art. 24 Cost.) e esigenze cautelari avviene a favore della sicurezza e del corretto funzionamento della misura quando mancano prove che l'esigenza di lavoro non possa essere soddisfatta in altro modo.
  • Quando il ricorrente è gravemente indiziato di reati con potenziali profitti illeciti, il giudice valuta anche il rischio di recidiva e la possibile disponibilità di risorse non dichiarate nella decisione sulla concessione dei benefici.
  • In caso di rigetto del ricorso in cassazione il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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