Cassazione Penale, Sentenza n. 07198/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per i reati di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p. capo A), danneggiamento (art. 61 n.2 e art. 635, comma 2 c.p. capo B) e oltraggio (art. 340 c.p. capo C). Ha dedotto: (1) violazione di legge rispetto all'art. 336 c.p., sostenendo che mancava la prova della finalizzazione della condotta a coartare il pubblico ufficiale e dell'elemento soggettivo, poiché l'azione sarebbe stata una reazione disperata alla mancata disponibilità di 100 euro necessari per bisogni primari; (2) vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e al bilanciamento delle circostanze attenuanti, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe verificato il rapporto qualificato tra i precedenti e i fatti attuali e non avrebbe valutato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure fossero, in massima parte, questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che la Corte territoriale avesse motivato in modo congruo la conclusione secondo cui la condotta violenta e minacciosa era finalizzata a ottenere la somma di 100 euro; ha inoltre affermato che la condizione di "miseria" non integra scriminante per il delitto contestato. Sul secondo motivo ha ritenuto fondata e adeguata la motivazione della Corte d'appello circa l'uso dei precedenti per fondare la recidiva e la congruità del bilanciamento delle circostanze. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie anche senza minaccia diretta o personale: è sufficiente qualsiasi forma di coazione, anche morale o indiretta, idonea a limitare la libertà d'azione del pubblico ufficiale; si tratta di reato di mera condotta con dolo specifico.
art. 635, comma 2 cod. pen.
Riferito al danneggiamento aggravato; la condotta è stata valutata collegata ai fatti per i quali è stata disposta la condanna, senza rilievo attenuante tale da escludere la responsabilità.
Applicato per l'ipotesi di oltraggio; la Corte territoriale ha motivato congruamente la sussistenza del reato.
Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti con le quali è stato eseguito il bilanciamento con le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto le attenuanti equivalenti alle aggravanti, senza riduzione tale da invalidare la sanzione applicata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato solo per la sintetizzazione dei motivi di ricorso conforme ai requisiti formali di rappresentazione dei motivi.
Applicato per irrogare l'onere del versamento a favore della Cassa delle ammende (e pagamento delle spese) in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo colpa nella proposizione del ricorso.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio che consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, quando non si rilevi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021; Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022)
Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021; Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022
Richiamate per affermare che: (i) la minaccia o la coazione possono essere anche indirette e non personalissime; (ii) il reato di minaccia/resistenza è reato di mera condotta con dolo specifico; (iii) per l'applicazione della recidiva il giudice deve motivare il rapporto tra precedenti e fatto attuale e valutare se i precedenti indicano una perdurante inclinazione al reato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riconsiderare questioni di fatto e di prova correttamente valutate dalla corte territoriale: i motivi che ricalcano una diversa valutazione del fatto sono, di norma, inammissibili.
- Per i reati contro la pubblica amministrazione (minaccia, resistenza, oltraggio) è sufficiente anche una coazione indiretta o morale purché idonea a limitare la libertà d'azione del pubblico ufficiale; non è necessaria una minaccia diretta e personale.
- La condizione di bisogno o "miseria" dell'imputato non costituisce automaticamente causa di esclusione della responsabilità penale per condotte minacciose o resistenti, salvo che non emerga una scriminante pienamente configurabile nei termini di legge.
- L'applicazione della recidiva richiede adeguata motivazione sul nesso tra precedenti e reato commesso: il giudice deve valutare se le condanne pregresse evidenzino una inclinazione perdurante al reato che abbia influito sull'evento attuale.
- Il giudizio di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è di competenza del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la congruità numerica della pena salvo macroscopiche irragionevolezze.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p., salvo che sussista colpa nella proposizione del ricorso.
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