Cassazione Civile, Ordinanza n. 15332/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento della comunione fra due ex coniugi relativamente a un appartamento acquistato con mutuo ipotecario cointestato. Nel giudizio divisorio il bene viene assegnato a una delle parti, la quale chiede il rimborso pro quota dei ratei di mutuo pagati dopo la predisposizione del progetto divisionale e fino alla decisione finale. Il tribunale nega il rimborso ritenendo che il debito fosse già considerato nella stima del cespite; la corte d'appello conferma il diniego, ma per una diversa ragione: ritiene applicabile l'art. 1115 c.c. e sostiene che il rimborso, in sede divisoria, sia limitato ai debiti già scaduti o scadenti entro l'anno dalla domanda di divisione o, se il giudizio è contenzioso, entro l'anno dalla predisposizione del progetto, mentre per i pagamenti successivi sarebbe necessario un separato regresso ex art. 1299 c.c. La stessa corte conferma inoltre il capo che riconosce all'altro comproprietario i frutti per l'uso esclusivo dell'immobile da parte dell'assegnataria. In cassazione la ricorrente denuncia: 1) violazione degli artt. 1114 e 1115 c.c., assumendo che il limite temporale dell'art. 1115 non precluda, nel caso di attribuzione dell'intero bene a uno dei comunisti, la domanda di rimborso/regresso per i ratei pagati; 2) violazione dell'art. 1148 c.c., sostenendo che non fosse dovuto il ristoro dei frutti per il solo uso esclusivo dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente il rimborso dei ratei di mutuo e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, perché esamini nel merito la domanda di rimborso pro quota dei ratei pagati dalla compartecipe sino alla definizione del giudizio divisorio; al giudice di rinvio demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. Sul punto dei frutti per l'uso esclusivo dell'immobile, invece, la decisione di merito viene confermata.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la disciplina applicata alla divisione e al rimborso dei debiti relativi alla cosa comune.
ogni condividente può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune e già scadute o scadenti entro l’anno dalla domanda di divisione
La norma limita temporalmente i debiti che possono essere estinti con effetti di imputazione divisoria, ma non esclude la proponibilità della domanda di regresso in sede di divisione per i pagamenti effettuati oltre tale limite; il limite incide sulla trasformazione del credito in incremento di quota, non sull'ammissibilità del credito di regresso in sé.
Evocato dalla corte d'appello come base del regresso separato; la Cassazione chiarisce che, nel caso concreto, la domanda di regresso poteva essere esaminata anche nel giudizio divisorio.
La norma è ritenuta non applicabile alla comunione, perché disciplina la restituzione dei frutti nel rapporto possessore di buona fede/rivendicante e non il ristoro dovuto tra comproprietari per il godimento esclusivo della cosa comune.
È il parametro per valutare l'uso della cosa comune da parte del singolo partecipante; il godimento esclusivo può assumere rilievo solo se oltrepassa i limiti dell'uso consentito agli altri condividenti.
Rileva come vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
Il motivo relativo all'omesso esame è dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e, comunque, precluso dalla doppia conforme.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
Massime di principio
- Nello scioglimento della comunione, il limite temporale previsto dall'art. 1115 c.c. per le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune non preclude, di per sé, la domanda di regresso del compartecipe che abbia pagato il debito: limita soltanto il meccanismo di imputazione del credito in forma di incremento di quota.
- Il pagamento di debiti relativi alla cosa comune oltre il limite temporale dell'art. 1115 c.c. non consente la trasformazione del credito in un diritto reale sulla quota, ma può fondare un ordinario credito di regresso o di rimborso per equivalente, ove ritualmente dedotto nel giudizio divisorio.
- L'art. 1148 c.c. non disciplina i rapporti tra comproprietari per il godimento esclusivo del bene comune; in tale ambito il ristoro deve essere valutato alla luce delle regole sulla comunione e dell'art. 1102 c.c.
- Il semplice godimento esclusivo di un bene comune da parte di uno dei comunisti non comporta automaticamente un'obbligazione risarcitoria o restitutoria verso gli altri; tale obbligo sorge quando il godimento esclusivo sia privo di titolo e vi sia stata opposizione o richiesta di rilascio/rendiconto da parte degli altri partecipanti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve essere specifica e autosufficiente; una deduzione apodittica è inammissibile, specie in presenza di doppia conforme.
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