Cassazione Penale, Sentenza n. 47131/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per violazione di legge (anche con riferimento all'art. 533 c.p.) deducendo che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto provata la detenzione a fini di spaccio nonostante sussistessero ragionevoli dubbi. Si assume che gli elementi utilizzati per escludere la destinazione ad uso personale (posizione dellecce sottosedile, presenza di due tipi di stupefacente, luogo e orario, rinvenimento di 600 euro) siano generici, suscettibili di una diversa lettura e non idonei a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la finalità di cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto che gli indizi valorizzati in appello non avessero il necessario carattere di gravità, precisione e concordanza per superare la soglia della prova "oltre ogni ragionevole dubbio": la collocazione della droga (in parte sotto il sedile e in parte nel portafogli di un terzo), la vicinanza a una nota piazza di spaccio, la presenza di 600 euro non sequestrati al ricorrente e il silenzio processuale non erano elementi univoci e idonei a dimostrare la detenzione a fini di spaccio. È stato inoltre rilevato dubbio circa la effettiva detenzione da parte del Derdouri, posto che una parte della sostanza era nella disponibilità del terzo imputato; mancava, quindi, prova convincente della partecipazione attiva del ricorrente al reato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma incriminatrice utilizzata per la contestazione (detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione). La Corte ha esaminato se gli elementi di fatto dimostrassero la sussistenza dell'elemento materiale e della finalità di cessione richiesta dalla norma; ha ritenuto che tale prova mancasse nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente come norma la cui ap-plicazione sarebbe stata erronea; nella motivazione la Corte di cassazione valuta la correttezza dell'apprezzamento degli elementi di fatto alla luce del necessario standard probatorio.
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito in legge n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per giustificare lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta (possibilità di decidere senza udienza pubblica).
Massime di principio
- La mera presenza di stupefacenti in un veicolo non determina automaticamente la detenzione da parte di ciascun passeggero: va accertata la riconducibilità materiale e l'effettiva disponibilità per chi è imputato.
- Per condannare per detenzione a fini di spaccio è necessario che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; indizi generici (orario, luogo, occultamento non specifico, presenza di denaro su terzi) possono essere compatibili con alternative, come l'acquisto per uso personale.
- La presenza di denaro non collegato direttamente all'imputato non prova di per sé la provenienza illecita o la destinazione alla cessione; occorrono elementi oggettivi integrativi (es. composizione delle banconote, rapporti economici, assenza di redditi leciti) per travalicare il semplice sospetto.
- Il silenzio dell'imputato in sede processuale non è decisivo se le altre prove non risultano univoche; può corroborare l'accusa solo se i fatti materiali dimostrano chiaramente la responsabilità.
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso richiede l'accertamento di un contributo partecipativo positivo: la semplice presenza in un luogo dove è nascosta droga non è sufficiente a integrare il concorso se non emergono elementi che attestino un ruolo attivo.
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