Cassazione Penale, Ordinanza n. 18571/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di appello che aveva qualificato la condotta come truffa. I motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di insolvenza fraudolenta. La difesa sosteneva, in sostanza, che le risultanze processuali sarebbero state male valutate e che la vicenda non integrasse gli elementi costitutivi della truffa. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in realtà di merito, volte a ottenere una nuova valutazione delle prove e dell'attendibilità della persona offesa, già esaminate dalla Corte territoriale, e dunque non proponibili in sede di legittimità; inoltre ha ritenuto che i motivi difettassero di specificità perché non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato implicitamente la qualificazione del fatto come truffa, rilevando che la motivazione di appello aveva già ritenuto attendibile la persona offesa e riscontrate le sue dichiarazioni con dati documentali, escludendo la configurabilità della mera insolvenza fraudolenta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come titolo di reato contestato e ritenuto configurabile sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito
invocato dalla difesa come riqualificazione del fatto in insolvenza fraudolenta, ma la Corte non ha accolto la diversa qualificazione
richiamato implicitamente nel riferimento ai limiti del sindacato di legittimità su violazione di legge e vizio di motivazione, nonché sull'inammissibilità di doglianze di merito
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né sostituire il giudizio della Corte di cassazione a quello dei giudici di merito sull'attendibilità delle prove.
- Le censure che si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti sono estranee al sindacato di legittimità e possono essere dichiarate inammissibili.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni o di un apparato motivazionale radicalmente illogico.
- Perché il ricorso sia ammissibile, le doglianze devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre rilievi già esaminati e disattesi in appello.
- La truffa può essere ritenuta configurabile quando la sentenza di merito valorizzi dichiarazioni della persona offesa attendibili e riscontrate da elementi documentali, escludendo che il fatto sia riconducibile alla sola insolvenza fraudolenta.
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