Cassazione Penale, Sentenza n. 44556/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza per furto (artt.110, 624, 625 c.p.): il ricorrente deduceva che i fatti dovessero essere qualificati come tentativo (art.56 c.p.) e non come furto consumato, contestava l'applicazione di aggravanti e l'aumento di pena ai sensi dell'art.63, comma 4 c.p., nonché la mancata concessione dell'attenuante della specialità di tenuità (art.62, comma 1, n.4 c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'imputato aveva effettivamente rimosso l'imbarcazione dalla spiaggia (spingendola a mare) dopo aver danneggiato catena e lucchetto, realizzando così il dominio sulla cosa e consumando il furto. È stata confermata l'aggravante della violenza sulle cose (art.625, comma 1, n.2 c.p.) e l'applicazione dell'art.63, comma 4 c.p. in presenza dell'aggravante e della recidiva qualificata; è stata invece esclusa la speciale tenuità del danno e rigettata la concessione delle attenuanti generiche. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Concorso di persone nel reato: norma citata quale quadro normativo insieme agli articoli sostanziali applicati al fatto (collocazione della fattispecie).
Furto: la Corte ha ritenuto che la condotta (danneggiamento della catena/lucchetto e spinta dell'imbarcazione a mare) abbia realizzato il dominio dell'agente sulla cosa, configurando il furto consumato e non il tentativo.
Aggravante per violenza sulle cose: il danneggiamento della catena, del lucchetto e del muro è stato ritenuto idoneo a integrare tale aggravante.
Tentativo: il ricorrente sosteneva che si fosse trattato di tentativo; la Corte ha invece applicato il principio secondo cui l'amotio che comporta l'assunzione del dominio sulla cosa realizza la consumazione del furto.
Cumulabilità di circostanze aggravanti con altre norme: la Corte ha ritenuto applicabile l'aumento previsto per la ricorrenza congiunta dell'aggravante (violenza sulle cose) e della recidiva qualificata.
Attenuante della speciale tenuità: esclusa perché il valore intrinseco dell'imbarcazione e il danno non erano valutabili come 'lievissimi' secondo la giurisprudenza consolidata.
Norma sulla recidiva (aumento della pena): la Corte ha considerato la recidiva qualificata nell'ambito del trattamento sanzionatorio, tenendo conto dell'aumento complessivo applicato.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni elemento indicato dall'art.133, potendo limitarsi a indicare quelli prevalenti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Poteri della Corte di Cassazione in materia di inammissibilità: prevista la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La semplice 'amotio' (rimozione fisica della cosa) può integrare il furto consumato se l'agente acquisisce il dominio sulla cosa, anche per breve tempo; non è necessario che la vittima perda completamente la possibilità di sorveglianza.
- Il danneggiamento di sistemi di custodia (catene, lucchetti, strutture di ancoraggio) può configurare l'aggravante della violenza sulle cose ai sensi dell'art.625, comma 1, n.2 c.p.
- L'attenuante della speciale tenuità richiede che il danno economico sia effettivamente lievissimo rispetto al valore della cosa e agli ulteriori effetti pregiudizievoli; valutazioni di merito su tale punto sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche in ragione dei precedenti penali dell'imputato; il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutte le singole deduzioni difensive se indica gli elementi prevalenti ostativi.
- In presenza di aggravanti accertate e di recidiva qualificata, trova applicazione l'incremento previsto dall'art.63, comma 4 c.p., con conseguente possibile aumento della pena rispetto alla sola pena base.
- I motivi di ricorso reiterativi o già adeguatamente esaminati dai giudici di merito corrono il rischio di essere dichiarati inammissibili in Cassazione; è necessario proporre censure nuove e specifiche di diritto.
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