Cassazione Civile, Ordinanza n. 28226/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato chiedeva il pagamento dei compensi per attività professionale svolta in favore di una cliente in un procedimento penale, deducendo che il compenso era rimasto insoluto. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda; in appello il tribunale l'aveva invece accolta, condannando la cliente al pagamento di una somma inferiore a quella domandata e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi. Il professionista ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il tribunale disposto la compensazione integrale delle spese nonostante non vi fosse soccombenza reciproca; 2) violazione dell'art. 96 c.p.c. per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità aggravata; 3) violazione dell'art. 88 c.p.c. per omessa decisione sulla domanda risarcitoria per abuso del processo. La cliente ha proposto ricorso incidentale lamentando che il tribunale avesse erroneamente escluso la gratuità della prestazione e, quindi, rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito professionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza del Tribunale di Roma limitatamente al capo sulle spese e rinviando allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo insussistente la responsabilità aggravata e implicitamente esaminata la domanda per abuso del processo. Ha rigettato anche il ricorso incidentale, confermando sia l'onere della cliente di provare la dedotta gratuità dell'incarico sia l'incompatibilità tra tale tesi e l'eccezione di prescrizione presuntiva. È stato inoltre dato atto, per la ricorrente incidentale, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
rappresentato e difeso da sé medesimo
consente all'avvocato di stare in giudizio personalmente.
la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; la compensazione integrale richiede una base legale specifica.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
la compensazione delle spese, anche integrale, è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma, come riletta alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità; non bastano generici rilievi sul complesso della decisione o sul rigetto di eccezioni.
la condanna per responsabilità aggravata richiede un accertamento di mala fede o colpa grave e l'apprezzamento della pretestuosità della lite; tale valutazione è essenzialmente di fatto.
la deduzione di abuso del processo può essere assorbita o implicitamente scrutinata nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte
consente una motivazione sintetica mediante richiamo alla giurisprudenza consolidata.
il vizio denunciabile è solo quello nei ristretti limiti dell'"anomalia motivazionale"; il semplice difetto di sufficienza non è più censurabile.
la responsabilità per abuso del processo ha natura sanzionatoria, può essere rilevata d'ufficio, non richiede la prova del danno, ma esige comunque una condotta oggettivamente abusiva e un profilo soggettivo di mala fede o colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto dell'impugnazione, totale o parziale, può sussistere l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; nel caso concreto è stato escluso per il ricorrente principale e riconosciuto per la ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è il parametro di riferimento per il contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese di lite, la compensazione totale o parziale è legittima solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c.; non è sufficiente che il giudice valorizzi in modo generico il complesso della decisione o il rigetto di alcune eccezioni, se manca soccombenza reciproca o altra ragione tipizzata.
- In tema di prestazione d'opera intellettuale, l'onerosità è regola naturale del rapporto: il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione, mentre spetta al committente dimostrare l'eventuale accordo di gratuità.
- L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con comportamenti o difese che implicano il riconoscimento, anche indiretto, dell'esistenza e non estinzione del debito; la relativa valutazione è di fatto e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede, oltre alla soccombenza, un accertamento di mala fede o colpa grave o di abuso oggettivo dello strumento processuale; la mera infondatezza della domanda o dell'impugnazione non basta.
- Il vizio di omesso esame non sussiste quando la questione o l'eccezione risulti implicitamente decisa dalla motivazione della sentenza.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale nei limiti estremi individuati dalla giurisprudenza di legittimità, non la mera insufficienza della motivazione.
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