Cassazione Penale, Sentenza n. 06807/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava ad impugnare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano dell'11/07/2025 che aveva accolto il reclamo del detenuto Alvaro disponendo che la Casa di reclusione di Milano Opera consentisse al medesimo la disponibilità del fornelletto a gas, del pentolame e accessori per l'intera giornata, disapplicando le fasce orarie fissate dall'Amministrazione penitenziaria. Il Ministero deduceva l'erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis dell'Ordinamento penitenziario e del D.P.R. 230/2000, censurando la decisione del Tribunale per avere sostituito il giudizio amministrativo dell'Amministrazione (che aveva introdotto fasce orarie per ragioni organizzative, di sicurezza e di gestione del personale) con un sindacato di merito. Si contestava inoltre la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha valorizzato il principio secondo cui le regolamentazioni interne che fissano fasce orarie per la cottura dei cibi incidono sulle modalità di esercizio del diritto senza negarne l'esistenza e sono legittime se uniformi e giustificate. Ha ritenuto che l'Amministrazione penitenziaria avesse fornito concrete e non contrastate ragioni logistiche/organizzative (es. collocazione in camere singole, esigenze di controllo, carenze di organico, necessità di evitare concentrazione di fumi) a fondamento della differenziazione tra detenuti 41-bis e detenuti comuni. Ha inoltre censurato il Tribunale per avere sostituito la propria valutazione a quella amministrativa, invadendo un ambito riservato all'azione dell'Amministrazione. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata (su richiesta del Procuratore generale si è prospettato l'annullamento senza rinvio) in quanto il provvedimento amministrativo non è risultato arbitrario, discriminatorio o manifestamente irragionevole.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354
Regime detentivo differenziato che giustifica specifiche misure organizzative; tuttavia le limitazioni non possono tradursi in una ulteriore ingiustificata disparità rispetto ai detenuti comuni
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Rilevato come parte della disciplina relativa all'esercizio dei diritti dei detenuti e alla loro regolazione in funzione organizzativa degli istituti
Richiamato nel contesto della disciplina dell'esecuzione della pena e delle sue misure accessorie; le differenziazioni richiedono giustificazione concreta
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36, lett. b)
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria poteri organizzativi nella gestione degli istituti; le scelte devono essere sindacabili dal giudice solo nei termini di ragionevolezza e proporzionalità
Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017
Riferimento operativo alla regolamentazione interna; le disposizioni di servizio possono prevedere fasce orarie che non risultino discriminatorie o ingiustificate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023; altre pronunce citate
Conferma il principio che la fissazione di fasce orarie è legittima se sorretta da esigenze logistiche, tecniche o organizzative concrete e non usata per ottenere una maggiore afflittività della detenzione
Massime di principio
- L'Amministrazione penitenziaria può disciplinare l'uso di utensili e fornelli mediante fasce orarie purché tali misure incidano soltanto sulle modalità di esercizio del diritto e non neghino l'esistenza del diritto stesso
- Differenziazioni tra detenuti 41-bis e detenuti comuni sono ammissibili se motivate da esigenze concrete (celle singole, esigenze di controllo, carenze organiche, tutela della salubrità dell'aria, calendario delle attività trattamentali)
- Il sindacato del giudice riguarda la legittimità, la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte amministrative; il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella scelta organizzativa salvo che questa sia manifestamente irragionevole o discriminatoria
- Limitazioni organizzative ragionate trasformano diritti in interessi legittimi compatibili con la detenzione, a condizione che non siano arbitrarie, discriminatorie o afflittive oltre il necessario
- Per impugnare efficacemente una regolamentazione interna è necessario dimostrare che le motivazioni organizzative addotte dall'Amministrazione siano inconsistenti, contraddittorie o insufficienti a giustificare la differenziazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06787/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06798/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06801/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06802/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06804/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06805/2026 del 19/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →