Cassazione Civile, Ordinanza n. 24184/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del trattamento di fine servizio spettante a un lavoratore dipendente di un ente locale che aveva prestato attività alle dipendenze del medesimo datore pubblico in due periodi: il primo dal 1975 al 1.7.2000, con collocamento a riposo su domanda, il secondo dal 1.3.2001 alla cessazione definitiva del 15.12.2006, a seguito di riammissione in servizio con salvezza dell’anzianità maturata. L’ente previdenziale aveva liquidato il trattamento in modo distinto per i due periodi, escludendo il tempo di inattività intermedio. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione senza frazionamento, computando l’intera anzianità di iscrizione al regime previdenziale. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile l’orientamento secondo cui il rapporto non era frazionabile quando non vi sia cessazione definitiva del rapporto previdenziale originario. In cassazione l’ente ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 152/1968, dell’art. 2, commi 5-9, l. n. 335/1995 e dell’art. 1, comma 9, d.P.C.M. 20.12.1999, sostenendo che i due periodi di lavoro dovessero essere trattati come distinti e che, quindi, il trattamento dovesse essere frazionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’ente previdenziale alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24280/2014 e ribadito da successive decisioni: nel regime dell’indennità premio di servizio il rapporto non è frazionabile, salvo che il rapporto originario sia cessato e ne sia stato costituito uno nuovo con altro ente. Nel caso concreto, la riammissione in servizio con conservazione dell’anzianità escludeva una vera cesura del rapporto idonea a giustificare il frazionamento. La Corte ha inoltre richiamato il nuovo quadro normativo derivante dalla riforma pensionistica del 1995 e l’armonizzazione dei trattamenti di fine servizio alla disciplina dell’art. 2120 c.c., con superamento della tesi della natura prevalentemente previdenziale dell’indennità di fine servizio. L’ente ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, l. n. 152/1968
Richiamato dall'ente ricorrente; la Corte ne conferma l'interpretazione secondo cui, nel regime dell'indennità premio di servizio, il rapporto non si fraziona se non in caso di cessazione del rapporto originario e instaurazione di un nuovo rapporto con altro ente.
art. 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9, l. n. 335/1995
Richiamato per sostenere la tesi del frazionamento; la Corte osserva che il nuovo quadro normativo della riforma pensionistica ha portato all'armonizzazione dei trattamenti di fine servizio e al superamento della tesi della frazionabilità nel rapporto unitario.
art. 1, comma 9, d.P.C.M. 20.12.1999
Richiamato dal ricorrente come base normativa della diversa liquidazione; non è accolto dalla Corte, che mantiene il criterio dell'unitarietà del rapporto ai fini del trattamento di fine servizio.
La Corte richiama l'assoggettamento dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati alla disciplina privatistica dell'art. 2120 c.c., quale elemento che rafforza il superamento della tesi della natura meramente previdenziale dell'indennità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel regime dell'indennità premio di servizio il trattamento di fine servizio non è frazionabile quando il rapporto di lavoro, pur interrotto, continui in termini sostanzialmente unitari con il medesimo ente e con conservazione dell'anzianità maturata.
- Il frazionamento del trattamento di fine servizio è ammesso solo quando il rapporto originario sia realmente cessato e ne sia sorto uno nuovo con un diverso ente, non già quando vi sia una riammissione in servizio con salvaguardia dell'anzianità.
- La riforma pensionistica e l'armonizzazione dei trattamenti di fine servizio hanno ridotto la portata della tesi della natura esclusivamente previdenziale dell'emolumento, favorendo una lettura coerente con la disciplina dell'art. 2120 c.c.
- Quando la Corte di cassazione richiama un orientamento consolidato delle Sezioni Unite e lo ritiene applicabile al caso concreto, il motivo di ricorso che prospetta una diversa interpretazione normativa deve essere respinto se non evidenzia una reale discontinuità del rapporto lavorativo o previdenziale.
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