Cassazione Civile, Ordinanza n. 00437/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da tre atti impositivi/sanzionatori collegati a rapporti previdenziali e assicurativi: un avviso di addebito INPS per contributi e somme aggiuntive, una cartella INAIL per premi assicurativi e somme ingiuntive, e un’ordinanza-ingiunzione dell’Ispettorato del lavoro per la maxi-sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002. Dopo il rigetto in primo grado e in appello delle opposizioni riunite, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.; violazione dell’art. 116 c.p.c.; omessa valutazione di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Nelle more, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata (rottamazione-quater) e ha documentato il pagamento delle somme dovute; alla luce dello ius superveniens introdotto dall’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, la Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, ritenendo sufficiente, ai fini estintivi, il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata sopravvenuta, applicando l’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 come norma di interpretazione autentica. Ha ritenuto integrati i presupposti perché il ricorrente aveva aderito alla rottamazione-quater e aveva provato il pagamento delle somme determinate. Conseguentemente non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso. Quanto alle spese, ha applicato la regola dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c., ponendo le spese dei processi estinti a carico di chi le ha anticipate e affermando che non vi era luogo a pronuncia sulle spese processuali. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché collegato solo a rigetto nel merito o inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza.
È invocato dal ricorrente quale parametro della dedotta nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del secondo motivo per violazione di legge.
È invocato come norma asseritamente violata nella valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per censurare l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo.
È richiamato per il deposito della decisione in camera di consiglio e per le memorie delle parti.
"Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata"
La Corte lo applica come ius superveniens e interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti oggetto di definizione agevolata, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione prevista.
art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022
È il fondamento della c.d. rottamazione-quater cui il ricorrente ha aderito.
art. 1, comma 235, L. n. 197/2022
È richiamato nella disciplina della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
Il secondo periodo è oggetto dell’interpretazione autentica dell’art. 12-bis d.l. n. 84/2025.
art. 1, comma 241, L. n. 197/2022
È richiamato per la comunicazione necessaria ai fini dell’estinzione del giudizio.
art. 3-bis del d.l. n. 202/2024
È richiamato, in particolare il comma 2, lett. c), quale ulteriore fonte della documentazione necessaria ai fini estintivi.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
"Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"
È applicato come regola generale sulle spese nei giudizi estinti, in mancanza di disposizioni speciali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione perché prevista solo per rigetto nel merito o per inammissibilità/improcedibilità, non per estinzione.
art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002
È la base normativa della maxi-sanzione oggetto di una delle opposizioni riunite.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto debiti inclusi in una definizione agevolata, lo ius superveniens può imporre la declaratoria di estinzione quando la norma sopravvenuta stabilisce che il perfezionamento della definizione si realizza con il pagamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione prevista.
- Quando la legge di interpretazione autentica chiarisce i presupposti estintivi della definizione agevolata, il giudice di legittimità deve applicarla al giudizio pendente verificando in concreto l’avvenuto pagamento e la produzione della documentazione richiesta.
- L’estinzione del giudizio esclude l’esame dei motivi di ricorso nel merito e, salvo diverse previsioni speciali, comporta l’applicazione della regola generale secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- La sanzione del contributo unificato aggiuntivo non opera nei casi di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per le ipotesi di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità.
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