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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00404/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo collettivo aziendale del 2016, stipulato per definire una vicenda relativa al recesso della società da precedenti accordi aziendali, seguito da verbali di conciliazione individuale sottoscritti dai lavoratori. In base a tali atti, nel gennaio 2019 la società aveva riconosciuto e corrisposto ai dipendenti somme a titolo di nuovo superminimo individuale non assorbibile, applicando però l’aliquota IRPEF ordinaria del 43% anziché la tassazione separata al 23% ritenuta dai lavoratori. I dipendenti avevano chiesto la restituzione delle maggiori trattenute, e i giudici di merito avevano accolto la domanda, qualificando le somme come emolumenti arretrati ex art. 17 TUIR. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 17 e 51 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la qualificazione come emolumenti arretrati fosse errata e che il termine fosse usato in senso atecnico nei verbali; 2) violazione dell’art. 17 TUIR, deducendo che il pagamento in anno successivo fosse dovuto a un ritardo fisiologico connesso ai tempi tecnici di erogazione e quindi non soggetto a tassazione separata; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, contestando che la Corte d’appello avesse ritenuto non provato un accordo tra le parti sulle tempistiche di corresponsione delle somme e chiedendo una rivalutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’interpretazione dei verbali di conciliazione e dell’accordo collettivo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione e conforme ai canoni ermeneutici. Ha rigettato il secondo motivo perché la Corte territoriale si era uniformata al principio per cui non sono "arretrati" solo gli emolumenti pagati in anno successivo per un ritardo fisiologico dovuto alla natura del rapporto e a particolari procedure di quantificazione e liquidazione; nel caso concreto era stato accertato in fatto che il ritardo non dipendeva da tali ragioni né da un accordo tra le parti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo poiché, sotto la veste dell’art. 2697 c.c. e del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., la società mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, oltre che non praticabile in presenza di doppia conforme. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore dei controricorrenti antistatario.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    Gli emolumenti riferibili ad anni precedenti sono soggetti a tassazione separata, salvo che il ritardo nella percezione sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto e dovuto a procedure necessarie di quantificazione e liquidazione, oppure dipenda da una causa non imputabile alla volontà delle parti.

  • art. 51 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime fiscale delle somme erogate, senza accoglimento della censura.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere un’interpretazione del termine "arretrati", ma la censura è stata respinta perché mirava a sovvertire l’accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza non è stata ritenuta come effettiva denuncia di un’erronea distribuzione dell’onere della prova, ma come critica alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per prospettare violazioni di legge, ma le censure sono state in parte respinte e in parte ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; inoltre era precluso per la doppia conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio con deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di redditi assimilati al lavoro dipendente, le somme corrisposte in un periodo d’imposta successivo sono soggette a tassazione separata quando abbiano natura di emolumenti riferibili ad anni precedenti e il ritardo non sia fisiologico rispetto alla struttura del rapporto, né dipenda da particolari procedure di quantificazione e liquidazione o da una causa concordata tra le parti.
  • La qualificazione di un importo come emolumento arretrato, fondata sull’interpretazione di accordi collettivi o verbali di conciliazione, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni legali di ermeneutica, non potendo trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del contenuto negoziale.
  • La censura che formalmente denunci violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se, in sostanza, mira a contestare la valutazione delle prove e l’accertamento della mancata dimostrazione di un fatto decisivo, poiché tale rivalutazione è estranea al giudizio di legittimità.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova ponderazione del compendio istruttorio e, in presenza di doppia conforme, il sindacato sul fatto storico è ulteriormente ristretto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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