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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00418/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società di ingegneria e un dirigente apicale cessato il 27 settembre 2010. In appello il lavoratore aveva ottenuto, oltre ad altre statuizioni non più controverse in cassazione, il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per 39,26 giorni, sulla base dell'ultima busta paga di settembre 2010; la Corte territoriale aveva ritenuto che il lavoratore avesse provato solo in parte le ferie residue e che spettasse al datore di lavoro dimostrare il pagamento dell'indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 7 CCNL Dirigente Industria, sostenendo che il diritto all'indennità non poteva essere riconosciuto automaticamente in favore di un dirigente apicale con ampia autonomia nella gestione delle ferie; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato il ruolo dirigenziale apicale del lavoratore né ammesso le prove testimoniali richieste; 3) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto relativo alle ferie maturate in epoca molto risalente, che la società assumeva soggetto a prescrizione ordinaria; 4) nullità per omessa pronuncia sulla retribuzione giornaliera da assumere come base di calcolo dell'indennità, che la ricorrente riteneva inferiore a quella considerata in appello. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi, valorizzando il recente orientamento secondo cui, anche per il dirigente apicale, l'esclusione dell'indennità per ferie non godute richiede la prova che il lavoratore sia stato messo dal datore in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie e che egli vi abbia poi consapevolmente rinunciato; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non aveva svolto un congruo accertamento su posizione professionale, capitoli di prova, quantificazione del credito e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società datrice di lavoro, ha cassato la sentenza d'appello limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato. La decisione impugnata è stata dunque annullata sul punto relativo all'indennità sostitutiva per ferie non godute, perché la Corte territoriale non aveva verificato in modo adeguato se il dirigente fosse stato realmente posto in condizione di fruire delle ferie, non aveva affrontato l'eccezione di prescrizione e non aveva individuato correttamente la base retributiva di calcolo.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    Richiamato dalla ricorrente come norma di disciplina delle ferie; la Corte lo menziona nel quadro della doglianza ma fonda la decisione sul principio per cui il datore deve provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire effettivamente delle ferie.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che grava sul datore di lavoro la prova di aver consentito la fruizione effettiva delle ferie e, in relazione al pagamento, la prova del relativo adempimento.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale in materia di ferie e riposo; non costituisce il fulcro della decisione, che si concentra sugli oneri probatori e sull'effettività del godimento delle ferie.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina delle ferie; la Corte lo considera nel contesto della garanzia del diritto alle ferie e dell'obbligo datoriale di renderne possibile l'effettivo esercizio.

  • art. 7 CCNL Dirigente Industria

    Invocato per sostenere la specificità della posizione dirigenziale; la Corte però precisa che anche per il dirigente apicale non basta la mera autonomia nella scelta del periodo ferie, occorrendo la prova che il diritto sia stato effettivamente reso esercitabile.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia su prescrizione e base di calcolo dell'indennità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo e di motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte rileva l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sulla retribuzione giornaliera rilevante per la quantificazione del credito.

  • Cass. n. 13691 del 22/05/2025

    Richiamata come espressione del più recente orientamento: per escludere l'indennità sostitutiva al dirigente apicale occorre provare che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie e che vi abbia consapevolmente rinunciato.

  • Cass. n. 18140 del 06/06/2022

    Richiamata in senso conforme al principio sul necessario accertamento dell'effettiva messa in condizione di fruire delle ferie.

  • Cass. S.U. n. 23535 del 20/09/2019

    Richiamata per escludere i presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per negare l'indennità sostitutiva delle ferie non godute al dirigente apicale non è sufficiente la mera autonomia organizzativa nella scelta del periodo feriale: occorre accertare che il datore di lavoro abbia effettivamente posto il lavoratore in condizione di fruire delle ferie e che l'eventuale mancato godimento sia dipeso da una sua consapevole scelta.
  • In materia di ferie non godute, l'onere di provare l'effettiva possibilità di fruizione del riposo grava sul datore di lavoro; resta distinto il profilo del pagamento dell'indennità, rispetto al quale incombe ugualmente sul datore la prova dell'avvenuto adempimento ove allegato dal lavoratore il mancato pagamento.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo specifico sia sulla posizione professionale del lavoratore sia sui capitoli di prova rilevanti, non potendo limitarsi a un riconoscimento generico dell'indennità senza accertare i presupposti di fatto della pretesa e il quantum dovuto.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente sollevata, come la prescrizione del credito, integra vizio denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione della sentenza sul punto.
  • La liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie richiede l'individuazione del corretto parametro retributivo giornaliero; la mancata determinazione del quantum integra vizio della decisione di merito se impedisce il controllo sulla base di calcolo applicata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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