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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15865/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata a una società sulla base di sei cartelle di pagamento che la contribuente assumeva mai notificate. La società aveva contestato nei giudizi di merito, oltre alla pretesa tributaria, anche vari profili processuali: la dedotta violazione del contraddittorio per il mancato rispetto dei termini dilatori nel processo tributario; l'asserita necessità di sospendere il giudizio in presenza di querela di falso proposta contro gli avvisi di notifica delle cartelle; la pretesa motivazione apparente della sentenza d'appello sull'imponibilità ai fini TARI di aree pertinenziali; l'erronea affermazione di definitività delle cartelle in conseguenza della mancata impugnazione di atti successivi; e la censura sull'inefficacia dell'intimazione per una sospensione collegata alla disciplina anti-usura. La Corte di secondo grado aveva respinto l'appello ritenendo, tra l'altro, che il contribuente fosse già a conoscenza del debito e avesse compiuto atti incompatibili con la contestazione della pretesa, che le cartelle si fossero consolidate per mancata impugnazione degli atti successivi e che l'opposizione al diniego di sospensione anti-usura integrasse materia esecutiva. In cassazione la società ha proposto cinque motivi, tutti relativi a vizi processuali e di motivazione nonché alla violazione di norme del processo tributario e dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché la dedotta violazione dei termini processuali del primo grado non comportava retrocessione del giudizio e, comunque, nel caso concreto i termini per la trattazione, il deposito dei motivi aggiunti e la sospensione erano stati rispettati o comunque non avevano causato un concreto pregiudizio difensivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità quanto alla questione TARI e manifestamente infondata la censura sulla motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello aveva argomentato in modo sufficiente. Ha respinto il terzo motivo, osservando che gli atti di pignoramento sono impugnabili anche dinanzi al giudice tributario e che la mancata impugnazione degli atti successivi aveva reso definitive le cartelle. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, affermando che la querela di falso impone la sospensione solo se pertinente e rilevante rispetto al documento impugnato, mentre nel caso concreto era stata correttamente reputata superflua. Ha infine rigettato il quinto motivo, giudicando adeguata la motivazione d'appello sulla sospensione anti-usura. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992

    termine dilatorio di trenta giorni

    Il rispetto del termine di trenta giorni rileva per la fissazione della prima udienza di trattazione; nel caso di rinvio successivo, una volta regolarmente celebrata la trattazione, non sorge un autonomo diritto alla rinnovazione dei termini difensivi previsti per l'udienza originaria.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    venti e dieci giorni liberi anteriori all'udienza

    I termini per il deposito di documenti e memorie sono collegati alla prima udienza e non vanno automaticamente ricalcolati per una successiva udienza fissata dopo un rinvio, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    comma 3; comma 4; comma 6

    La sospensione cautelare può essere concessa dal presidente in via d'urgenza; la successiva udienza collegiale va fissata nel termine massimo previsto; gli effetti favorevoli della sospensione cessano automaticamente con il rigetto del ricorso.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    I motivi aggiunti sono ammessi entro il termine massimo di sessanta giorni; se la parte li propone nei termini, il giudice deve assicurare il rispetto di tale facoltà, ma ciò non implica la riapertura generalizzata dei termini di cui all'art. 31 e 32.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Gli atti di pignoramento e gli altri atti della riscossione possono essere impugnati dinanzi al giudice tributario quando si contestino profili incidenti sulla pretesa tributaria o la validità delle notifiche prodromiche.

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    In presenza di querela di falso il giudice tributario deve verificare la pertinenza e la rilevanza della querela rispetto al documento impugnato; non è dovuta una sospensione automatica quando il fatto dedotto è superfluo o irrilevante ai fini della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza è sufficientemente motivata se espone, in modo coerente ed esaustivo, le ragioni della decisione, superando il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza è censurabile solo se apparente o inesistente; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta adeguata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza della ricorrente comporta gli effetti sul contributo unificato previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'eventuale violazione, in primo grado, dei termini a tutela del contraddittorio non determina automaticamente la retrocessione del giudizio, poiché l'appello ha natura sostitutiva e devolve al giudice di secondo grado la decisione di merito.
  • La deduzione di un vizio processuale è inammissibile quando mira solo a ottenere una correzione formale senza allegare un concreto pregiudizio alla difesa o senza indicare un rimedio processuale specificamente richiesto.
  • Il rinvio dell'udienza di trattazione dopo una prima udienza regolarmente celebrata non comporta, di regola, la riapertura automatica dei termini per memorie e documenti, salvo diverse previsioni di legge o esigenze di corretto instaurarsi del contraddittorio.
  • Nei giudizi sulla riscossione tributaria gli atti esecutivi e gli atti prodromici possono essere scrutinati dal giudice tributario nei limiti in cui si contestino fatti incidenti sulla pretesa tributaria o la ritualità delle notifiche precedenti.
  • La querela di falso nel processo tributario impone la sospensione del giudizio solo se il documento impugnato è pertinente e rilevante ai fini della decisione; non opera una sospensione automatica in presenza di iniziative palesemente superflue.
  • La motivazione è apparente solo quando manca in sostanza l'iter logico-giuridico della decisione; una motivazione che affronti i punti decisivi e si confronti con le doglianze è sufficiente anche se sintetica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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