Cassazione Civile, Sentenza n. 6868/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia/omesso versamento TARSU relativo a una maggiore superficie (mq 844) rilevata dalla società concessionaria Maggioli; censure riguardanti: mancata allegazione dell'accertamento Maggioli e presumibile carenza di motivazione dell'avviso (motivazione "per relationem"), omissione di indicazioni utili per la verifica del calcolo degli interessi (periodo di maturazione), modalità di costituzione in giudizio del Comune (invio postale vs deposito) e decadenza del potere di accertamento per l'anno 2005 (quinquennio previsto dalla L. 296/2006).
La decisione
la Corte ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso (spiegazione: la motivazione dell'avviso era autosufficiente nel dettaglio della superficie e nell'indicazione del tasso legale e della decorrenza ex norma per il calcolo degli interessi; la mancata allegazione dell'accertamento Maggioli non ha pregiudicato il diritto di difesa poiché il contenuto necessario era già indicato; inoltre è ammessa la costituzione in giudizio dell'ente per mezzo postale), ha invece accolto il quinto motivo relativo alla decadenza: essendo l'occupazione iniziata il 1° gennaio 2005 e già in corso all'inizio dell'anno, il termine quinquennale di decadenza è scaduto il 31/12/2010 e l'avviso notificato nel 2011 è quindi perentorio e va annullato per l'anno di imposta 2005. La sentenza di merito è stata parzialmente cassata ed il ricorso principale è stato parzialmente accolto (annullamento dell'avviso per il 2005); le restanti doglianze sono respinte. Spese giudiziali compensate in integrale.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso si applica ai documenti che contengono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto impositivo; non è estensivo a tutti gli atti dell'iter procedimentale quando la motivazione dell'atto impositivo è già sufficiente
art. 1, comma 165, L. 27 dicembre 2006, n. 296
"La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili"
individuazione del criterio per il calcolo e della decorrenza degli interessi; l'avviso che richiama tale norma e indica il tasso legale soddisfa il requisito informativo necessario per contestare l'importo degli interessi
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
stabilisce il termine quinquennale di decadenza per la notifica degli avvisi in rettifica e d'ufficio; nel caso di occupazione in corso all'inizio dell'anno di imposta il quinquennio si computa a partire da quell'anno (scadenza 31/12 del quinto anno)
art. 70, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU/TARI), comma citato
"I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune"
disciplina l'obbligo dichiarativo; la giurisprudenza interpreta il termine in modo che, se l'occupazione è già in corso all'inizio dell'anno, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente e non dal successivo
art. 23, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
riguarda modalità di deposito degli atti processuali: la Corte ritiene che la costituzione in giudizio e atto incidentale possano avvenire anche tramite invio postale, alla luce della finalità di semplificazione nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, etc.), utilizzate per inquadrare le doglianze sulla motivazione e sulla corretta applicazione delle norme processuali e tributarie
art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 156 cod. proc. civ.
richiamati in relazione alla validità della notifica e al principio del raggiungimento dello scopo della notifica stessa; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla notifica dell'avviso ma ha osservato che la censura sulla costituzione del Comune era infondata
Massime di principio
- La "motivazione per relationem" è ammissibile: l'amministrazione non è obbligata ad allegare tutti gli atti richiamati nell'avviso se la motivazione è già autosufficiente; l'obbligo di allegazione riguarda solo i documenti il cui contenuto è necessario per conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto impositivo.
- Per ottenere l'annullamento dell'avviso per mancata allegazione, il contribuente deve provare non solo l'esistenza di atti a lui sconosciuti, ma che almeno parte del loro contenuto, non riportato nell'avviso, sia essenziale per integrare la motivazione dell'atto.
- In tema di TARSU/TARI, il termine quinquennale di decadenza per la notifica degli avvisi decorre, se l'occupazione è già in corso all'inizio dell'anno, da tale anno: quindi l'avviso notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo è perentoriamente tardivo e annullabile per decadenza.
- La costituzione in giudizio dell'ente resistente e la produzione di memorie/controdeduzioni possono essere considerate valide anche se effettuate mediante invio postale, in linea con la semplificazione del processo tributario e la giurisprudenza di legittimità.
- Per quanto riguarda gli interessi, è sufficiente che l'avviso indichi la base normativa (es. tasso legale) e la decorrenza in termini verificabili; ciò consente al contribuente di contestare il calcolo se ritiene errati i parametri usati.
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