Cassazione Civile, Sentenza n. 6873/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva su questioni connesse a un'espropriazione immobiliare promossa contro la società Edilizia Il Pino: in particolare si contestava la validità del pignoramento per (1) tardiva trascrizione del pignoramento rispetto al termine ritenuto dovuto e (2) tardivo deposito, nel fascicolo dell'esecuzione, della nota di trascrizione (il duplo). La società esecutata aveva chiesto l'estinzione della procedura lamentando le predette irregolarità; il giudice dell'esecuzione dichiarò l'estinzione per tardiva iscrizione a ruolo (rilievo d'ufficio) e rigettò le eccezioni della debitrice sulla trascrizione; il reclamo ex art. 630 fu accolto dal Tribunale relativamente al rilievo d'ufficio ma senza decidere sulle eccezioni; l'appellato ha visto rigettato l'appello e ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (art. 382, terzo comma, ultimo periodo c.p.c.). Ha ritenuto che la trascrizione del pignoramento sia atto perfezionativo essenziale del pignoramento immobiliare e che la mancata o tardiva trascrizione (ovvero il mancato o tardivo deposito della relativa nota) possa determinare l'improseguibilità/estinzione atipica del processo esecutivo. Tuttavia, le controversie relative a tale profilo non possono essere decise con il reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale è limitato alle ipotesi di estinzione tipica, ma devono essere impugnate mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; di conseguenza la pronuncia sulla questione, resa in un procedimento diverso da quello consentito per la tutela di tale vizio, è viziata e impone la cassazione senza rinvio. La Corte ha altresì compensato integralmente le spese di appello e di cassazione. Infine, ha escluso l'applicabilità dell'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato (art. 13 d.P.R. 115/2002 come modificato).
Norme richiamate
Regola la notificazione del pignoramento immobiliare; la Corte rileva che la notificazione segna l'inizio del processo esecutivo e il sorgere del vincolo di indisponibilità sul bene
Collegato alla formazione del pignoramento e agli adempimenti procedurali; invocato nella contestazione sulla tempestività degli atti formativi del pignoramento
Norma richiamata nell'ambito della disciplina dell'espropriazione immobiliare e degli adempimenti per la vendita
Richiamato nel contesto procedurale per la disciplina e i termini relativi all'esecuzione
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione; invocata per censurare violazione di legge e insufficiente motivazione da parte dei giudici di merito
terzo comma, ultimo periodo
Consente la cassazione senza rinvio quando la decisione impugnata ha deciso una questione non sindacabile con il rimedio esperito; la Corte lo applica per cassare senza rinvio
Identificato come il rimedio processuale corretto (opposizione agli atti esecutivi) per contestare la mancata o tardiva trascrizione o il mancato deposito della relativa nota
Regola il reclamo contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte precisa che tale rimedio è limitato alla verifica di cause di estinzione tipica e non è idoneo a sindacare le questioni attinenti alla trascrizione/deposito della nota
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma sul contributo unificato; la Corte dichiara non applicabile l'obbligo di versamento aggiuntivo nella fattispecie
Massime di principio
- Il pignoramento immobiliare è un istituto a formazione progressiva: notificazione e trascrizione sono atti distinti e la trascrizione è elemento perfezionativo necessario per l'opponibilità ai terzi e per il proseguimento utile della procedura di vendita.
- La mancata o tardiva trascrizione del pignoramento o il mancato/tardivo deposito della relativa nota può determinare l'improseguibilità o l'estinzione atipica dell'esecuzione immobiliare, ma tale vizio va fatto valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non tramite reclamo ex art. 630 c.p.c.
- Se il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento con pronunce su più profili (es. rilievo d'ufficio e rigetto di eccezioni), le diverse questioni possono richiedere rimedi distinti: la scelta del rimedio processuale errato può rendere inammissibile il riesame del punto nel procedimento esperito.
- La Corte di Cassazione può cassare senza rinvio quando la questione decisiva è stata trattata con il rimedio errato o in una sede non idonea, rendendo impossibile il corretto prosieguo del giudizio sull'argomento.
- In caso di dubbi procedurali sulla tempestività della trascrizione o del deposito della nota, è essenziale documentare puntualmente date e modalità (trascrizione nei registri e deposito del duplo) e, se necessario, proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi nei termini previsti.
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