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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6837/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti (Mario Scopece e altri) proposero due opposizioni agli atti esecutivi relative a una procedura esecutiva immobiliare: (i) opposizione all'ordinanza del 6 marzo 2012 che aveva deciso su reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso due avvisi di vendita; (ii) opposizione all'ordinanza del 7 maggio 2013 che aveva definito la fase cautelare e che era stata riqualificata come istanza di revoca dell'ordinanza del 6 marzo 2012. In cassazione il ricorrente deduceva nullità per mancata dichiarazione di interruzione del processo per il decesso del delegato alla vendita (Alba Mazzeo), violazione della struttura bifasica delle opposizioni agli atti esecutivi, violazione del contraddittorio con preclusione della domanda e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., rilevando l'assenza di una sintetica esposizione dei fatti processuali e la carenza di specificità delle censure (mancato rispetto del principio di specificità/autonomia del ricorso per cassazione). Ha ritenuto superflua ogni verifica integrativa delle notifiche o del contraddittorio stante l'inammissibilità. Ha altresì ritenuto il ricorso temerario e ha condannato il ricorrente alla integrale refusione delle spese di giudizio in favore delle controricorrenti (con importi liquidati variabili: €13.000 e €10.000 a seconda delle parti), oltre a spese forfetarie, esborsi e accessori, e al pagamento, per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., di €10.000 in favore di ciascuna delle parti controricorrenti indicate. Infine ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 591-ter c.p.c.

    art. 591-ter cod. proc. civ.

    norma citata in riferimento al reclamo esperito contro avvisi di vendita; la Corte non entra nel merito della decisione reclamata ma segnala la rilevanza procedurale del rimedio

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    art. 669-terdecies cod. proc. civ.

    indicata come rimedio corretto per impugnare l'ordinanza che conclude la prima fase delle opposizioni esecutive; la corte territoriale aveva ritenuto che l'ordinanza fosse impugnabile con reclamo ai sensi di tale norma

  • art. 175 e art. 127 c.p.c.

    art. 175 e art. 127 cod. proc. civ.

    richiamate in relazione al dovere del giudice di evitare comportamenti che ostacolino la ragionevole durata del processo e di impedire formalità e atti inutili

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

    elencazione dei vizi di legittimità utilizzabili in cassazione; la Corte sottolinea che il ricorrente deve individuare specifici vizi tra quelli previsti da questa norma

  • art. 365 e art. 366 c.p.c.

    art. 365 e art. 366 cod. proc. civ.

    richiamate per i requisiti di forma e contenuto del ricorso per cassazione; in particolare l'art. 366 è contestata quale violata per mancanza di sinteticità e specificità

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

    base normativa per la condanna per responsabilità processuale aggravata in caso di impugnazione temeraria o abnorme; la Corte ha qualificato il ricorso come temerario e ha irrogato la sanzione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per disporre l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente

  • Giurisprudenza CEDU

    sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia

    citata per affermare il principio che il giudizio di legittimità richiede chiarezza e sinteticità per garantire il diritto ad un equo processo e l'effettività del contraddittorio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sintetica e chiara dei fatti processuali e motivi specifici: l'assenza di sintesi e di specificità determina l'inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
  • Non è ammesso riprodurre integralmente atti e provvedimenti come sostituto di una ragionata esposizione; la Corte richiede autosufficienza argomentativa nel testo del ricorso.
  • Per le ordinanze che concludono la prima fase delle opposizioni agli atti esecutivi il rimedio corretto può essere il reclamo previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c.; impugnazioni inammissibili per vizii formali del rimedio potranno essere dichiarate improcedibili.
  • La mancata interruzione del processo per la morte di un ausiliario o delegato non è automaticamente determinante: rileva se e come l'evento incide sulla regolarità del procedimento e deve essere dedotto in modo specifico e tempestivo.
  • Se il ricorso è considerato temerario o manifestamente infondato, il giudice di legittimità può irrogare la condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e liquidare spese e compensi aggiuntivi.
  • In caso di vendite andate deserte l'opponente può incorrere nella carenza di interesse all'opposizione; va valutata la concreta utilità del gravame prima di esperirlo.

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