Cassazione Penale, Sentenza n. 13328/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648-bis c.p. (riciclaggio). Il ricorrente contestava che la condanna si fondasse soltanto sul ricovero dell'autovettura priva di targhe e documenti nel suo garage e sui suoi precedenti penali, senza elementi probatori idonei a dimostrare un'attività diretta ad occultare la provenienza illecita del veicolo o la sua partecipazione colposa alla condotta di riciclaggio. Sono stati poi depositati motivi aggiunti che insistevano sull'assenza di elementi oggettivi a carico del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito (Giudice per le Indagini Preliminari di Bergamo e Corte d'Appello di Brescia) fosse congrua e logica, avendo collegato il ricovero dell'autovettura nel garage del ricorrente, l'utilizzo di targhe e documenti per 'esportare' veicoli in Marocco e Mauritania, le plurime trasferte e la precedente intestazione dell'auto al ricorrente come elementi utili a dimostrare il contributo funzionale e la consapevolezza del ricorrente nell'operazione di occultamento della provenienza illecita. La Corte ha inoltre ribadito il principio che in sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione dei fatti ai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte ha interpretato che la condotta consistente nel ricoverare un'autovettura priva di targhe e documenti e agevolarne l'uso con targhe/documenti di altri veicoli, unitamente agli elementi fattuali (trasferte, precedente intestazione), può costituire contributo funzionale all'occultamento della provenienza illecita e quindi integrare il reato di riciclaggio.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione relativi al vizio di motivazione)
La Corte ha applicato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a verificare che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi e fornito risposte esaustive e logiche; non è consentito alla Cassazione riformulare una diversa valutazione dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen. (ammenda in caso di ricorso inammissibile)
Il giudice ha ritenuto applicabile la previsione sanzionatoria e, valutati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ha disposto il versamento di una somma (euro 3.000) alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non si può chiedere alla Corte di rivedere i fatti se la motivazione dei giudici di merito è coerente e logica.
- La mera presenza di un bene nel luogo di pertinenza dell'imputato (es. ricovero in garage) può concorrere a formare convincimento di responsabilità se inserita in un quadro fattuale più ampio (uso di targhe/documenti, trasferte, precedenti intestazioni) che dimostri finalità di occultamento.
- Per contestare la sussistenza del reato di riciclaggio è necessario non solo sollevare dubbi sulla ricostruzione fattuale, ma mostrare specifici vizi di motivazione o lacune logiche nell'iter argomentativo dei giudici di merito.
- Le circostanze extracontestuali (trasferte ripetute, partecipazione a operazioni con lo stesso veicolo, precedente intestazione) possono essere utilizzate per dedurre l'elemento psicologico richiesto per il riciclaggio.
- Proporre ricorso infondato o meramente riformulativo espone al rischio di inammissibilità con condanna alle spese e possibile ammenda ex art. 616 c.p.p.; è quindi fondamentale concentrare il ricorso su punti di diritto e su reali vizi di motivazione.
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