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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4566/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione di tre assegni e per calunnia. I motivi principali: (1) violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione riguardo alla mancata prova della consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni, sostenendo che gli assegni erano stati ricevuti già compilati e che l'imputato aveva fornito indicazioni precise sul soggetto che glieli aveva consegnati; (2) censura circa la mancata valutazione dell'ipotesi contravvenzionale (art. 712 c.p.) per eventuale minore responsabilità; (3) violazione dell'art. 368 c.p. e vizio della motivazione sulla sussistenza della calunnia, contestando l'interpretazione delle dichiarazioni del prenditore dell'assegno; (4) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), contestando la sopravvalutazione degli elementi negativi; (5) dedotta prescrizione del reato di calunnia (richiamo agli artt. 157 e 161 c.p.) e richiesta di declaratoria di estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati o reiterativi. Motivazioni chiave: la spiegazione data dall'imputato sull'origine degli assegni è risultata generica e inattendibile, priva di indicazioni sul rapporto negoziale che giustificasse il possesso; la mancanza di intestazione (beneficiario) e l'assenza di girate e le firme tra loro difformi sono indici della provenienza illecita; pertanto la consapevolezza della provenienza delittuosa è stata ritenuta provata. L'ipotesi contravvenzionale è esclusa per le stesse ragioni. Quanto alla calunnia, la Corte ha ritenuto infondati gli argomenti difensivi e ha valutato che il termine di prescrizione non fosse maturato in sede di appello (termine massimo fissato al 3 maggio 2020 in base alla recidiva specifica), quindi non è stata riconosciuta l'estinzione del reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ha interpretato l'art. 648 (ricettazione) nel senso che il possesso di titoli di credito da parte di chi non è il titolare del rapporto bancario richiede una giustificazione attendibile: in mancanza di una spiegazione precisa sul rapporto negoziale o sulla causale della consegna, il possesso costituisce indice della consapevolezza della provenienza delittuosa.

  • art. 712 c.p.

    La censura relativa alla configurazione contravvenzionale è stata rigettata perché la mancanza di una spiegazione attendibile esclude la mera negligente ricezione e configura responsabilità più grave.

  • art. 368 c.p.

    Riguardo alla calunnia, la Corte ha confermato che gli elementi probatori non supportano l'ipotesi di errore in buona fede dell'imputato nel ritenere lo smarrimento; pertanto la fattispecie di calunnia è ritenuta integrata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di un apprezzamento motivato degli elementi negativi (modus operandi e precedenti) ritenuti prevalenti rispetto agli elementi positivi proposti dalla difesa.

  • art. 157 c.p.

    Usata per calcolare la durata del termine ordinario di prescrizione del reato, tenendo conto della recidiva specifica per determinare il termine iniziale rilevante.

  • art. 161 c.p.

    Applicata per definire il termine massimo di prescrizione tenendo conto delle cause di estensione del termine; la Corte ha ritenuto che il termine massimo non fosse decorso alla data dell'appello.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    Riferita per riconoscere la recidiva specifica che ha ampliato i termini di prescrizione del reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il possesso di titoli di credito (assegni) da parte di soggetto non titolare richiede una spiegazione dettagliata e verificabile: spiegazioni generiche o prive di riferimenti al rapporto negoziale sono ritenute inattendibili e costituiscono indice di consapevolezza della provenienza illecita.
  • L'assenza di intestazione del beneficiario, l'assenza di girate e firme tra loro difformi sono elementi indiziari rilevanti per inferire la provenienza illecita di assegni e giustificare una condanna per ricettazione.
  • La qualificazione del fatto come contravvenzione piuttosto che come reato più grave non può essere sostenuta quando mancano elementi che dimostrino un mero errore o negligenza nella ricezione; la valutazione dipende dalla credibilità della spiegazione fornita dal possessore.
  • Per la calunnia, l'errore invocato dall'imputato deve essere concretamente supportato dalla prova che egli davvero riteneva innocente la persona accusata; semplici interpretazioni favorevoli non sono sufficienti.
  • Nella determinazione della prescrizione occorre considerare eventuali cause di aumento del termine (es. recidiva specifica). Inoltre, se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non procede normalmente ad accertare, in quella sede, l'intervenuta prescrizione.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudizio del giudice di merito e può essere escluso se gli elementi negativi emergenti dal processo prevalgono su quelli positivi presentati dalla difesa.

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