Cassazione Penale, Sentenza n. 4566/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione di tre assegni e per calunnia. I motivi principali: (1) violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione riguardo alla mancata prova della consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni, sostenendo che gli assegni erano stati ricevuti già compilati e che l'imputato aveva fornito indicazioni precise sul soggetto che glieli aveva consegnati; (2) censura circa la mancata valutazione dell'ipotesi contravvenzionale (art. 712 c.p.) per eventuale minore responsabilità; (3) violazione dell'art. 368 c.p. e vizio della motivazione sulla sussistenza della calunnia, contestando l'interpretazione delle dichiarazioni del prenditore dell'assegno; (4) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), contestando la sopravvalutazione degli elementi negativi; (5) dedotta prescrizione del reato di calunnia (richiamo agli artt. 157 e 161 c.p.) e richiesta di declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati o reiterativi. Motivazioni chiave: la spiegazione data dall'imputato sull'origine degli assegni è risultata generica e inattendibile, priva di indicazioni sul rapporto negoziale che giustificasse il possesso; la mancanza di intestazione (beneficiario) e l'assenza di girate e le firme tra loro difformi sono indici della provenienza illecita; pertanto la consapevolezza della provenienza delittuosa è stata ritenuta provata. L'ipotesi contravvenzionale è esclusa per le stesse ragioni. Quanto alla calunnia, la Corte ha ritenuto infondati gli argomenti difensivi e ha valutato che il termine di prescrizione non fosse maturato in sede di appello (termine massimo fissato al 3 maggio 2020 in base alla recidiva specifica), quindi non è stata riconosciuta l'estinzione del reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 648 (ricettazione) nel senso che il possesso di titoli di credito da parte di chi non è il titolare del rapporto bancario richiede una giustificazione attendibile: in mancanza di una spiegazione precisa sul rapporto negoziale o sulla causale della consegna, il possesso costituisce indice della consapevolezza della provenienza delittuosa.
La censura relativa alla configurazione contravvenzionale è stata rigettata perché la mancanza di una spiegazione attendibile esclude la mera negligente ricezione e configura responsabilità più grave.
Riguardo alla calunnia, la Corte ha confermato che gli elementi probatori non supportano l'ipotesi di errore in buona fede dell'imputato nel ritenere lo smarrimento; pertanto la fattispecie di calunnia è ritenuta integrata.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di un apprezzamento motivato degli elementi negativi (modus operandi e precedenti) ritenuti prevalenti rispetto agli elementi positivi proposti dalla difesa.
Usata per calcolare la durata del termine ordinario di prescrizione del reato, tenendo conto della recidiva specifica per determinare il termine iniziale rilevante.
Applicata per definire il termine massimo di prescrizione tenendo conto delle cause di estensione del termine; la Corte ha ritenuto che il termine massimo non fosse decorso alla data dell'appello.
Riferita per riconoscere la recidiva specifica che ha ampliato i termini di prescrizione del reato contestato.
Utilizzato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il possesso di titoli di credito (assegni) da parte di soggetto non titolare richiede una spiegazione dettagliata e verificabile: spiegazioni generiche o prive di riferimenti al rapporto negoziale sono ritenute inattendibili e costituiscono indice di consapevolezza della provenienza illecita.
- L'assenza di intestazione del beneficiario, l'assenza di girate e firme tra loro difformi sono elementi indiziari rilevanti per inferire la provenienza illecita di assegni e giustificare una condanna per ricettazione.
- La qualificazione del fatto come contravvenzione piuttosto che come reato più grave non può essere sostenuta quando mancano elementi che dimostrino un mero errore o negligenza nella ricezione; la valutazione dipende dalla credibilità della spiegazione fornita dal possessore.
- Per la calunnia, l'errore invocato dall'imputato deve essere concretamente supportato dalla prova che egli davvero riteneva innocente la persona accusata; semplici interpretazioni favorevoli non sono sufficienti.
- Nella determinazione della prescrizione occorre considerare eventuali cause di aumento del termine (es. recidiva specifica). Inoltre, se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non procede normalmente ad accertare, in quella sede, l'intervenuta prescrizione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudizio del giudice di merito e può essere escluso se gli elementi negativi emergenti dal processo prevalgono su quelli positivi presentati dalla difesa.
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