Cassazione Penale, Ordinanza n. 35556/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non specifici, meramente reiterativi delle doglianze già disattese in appello e privi di adeguata correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La condanna di merito resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 20 marzo 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 19 maggio 2025 alla pena di un anno di reclusione e 2.500 euro di multa per il reato previsto dall’art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso riproponeva le questioni già dedotte in appello sull’elemento soggettivo, sulla particolare tenuità del fatto e sulla quantificazione della pena. La Corte rileva che i motivi reiterano quelli d’appello senza confrontarsi con le risposte fornite dalla Corte territoriale e sollecitano una nuova valutazione degli elementi di fatto.
Norme richiamate
sentenza del Tribunale di Agrigento in data 19.5.2025 di condanna alla pena di un anno di reclusione e 2.500 euro di multa per il reato di cui all’art. 76 d.lgs. n.159 del 2011
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato è stato condannato; la decisione di legittimità non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
limitandosi non più che a sollecitare, in modo non consentito in sede di legittimità, la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, mediante l'autonoma adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione autonoma dei fatti e degli elementi posti a fondamento della decisione di merito.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia fondato su motivi non specifici, che ripropongono le stesse ragioni già ritenute infondate dal giudice del gravame e che risultano carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata
Sono inammissibili i motivi non specifici che ripropongono doglianze già respinte senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone le medesime ragioni già respinte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata: i motivi devono essere specifici e correlati alla decisione censurata.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto, proponendo parametri di lettura alternativi a quelli adottati dal giudice di merito.
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