Cassazione Penale, Sentenza n. 3882/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che, pur riducendo a due anni la sorveglianza speciale per Di Rocco e rimuovendo l'obbligo di soggiorno per entrambi, ha confermato gli altri profili della misura e la confisca dei beni. Hanno dedotto (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto al giudizio di pericolosità sociale (art. 1, lett. b) e c) d.lgs. 159/2011), sostenendo che non ricorrano i presupposti di "delitti commessi abitualmente" e del vivere abitualmente di proventi illeciti e che mancassero condotte idonee a porre in pericolo i beni tutelati dalla norma; (2) violazione di legge e carenza motivazionale sui presupposti della confisca di prevenzione (artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011), lamentando l'assenza di adeguata verifica di fonti lecite di reddito anteriori al periodo contestato e la non considerazione di entrate non tassate come giustificazione sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui sussisteva un solido compendio indiziario (procedimento pendente per plurime cessioni di stupefacenti dal 2016 al 2021, dichiarazioni degli acquirenti, osservazioni delle forze dell'ordine) idoneo a fondare la pericolosità sociale anche ai fini prognostici. Ha confermato la legittimità della confisca di prevenzione, richiamando il principio secondo cui non è necessario dimostrare la derivazione diretta dei beni dai reati ma può operare una presunzione di illiceità quando sussista sproporzione tra risorse lecite e acquisti; ha altresì precisato che l'onere probatorio grava sul soggetto sottoposto alla misura per dimostrare la legittima provenienza dei beni. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b) e c.; artt. 4, 6, 20, 24
La Corte interpreta l'art.1 lett. b) (pericolosità generica) richiedendo il triplice requisito: delitti commessi "abitualmente" su significativo arco temporale, proventi effettivi derivanti da tali delitti e che costituiscano fonte rilevante di reddito. Per la confisca (artt. 20, 24) è sufficiente dimostrare la sproporzione tra risorse lecite e acquisti per presumere l'illiceità, onere che il soggetto deve poi superare fornendo elementi fattuali idonei a provare la liceità delle risorse.
Riferimento usato dai ricorrenti: la Corte precisa che il giudizio di pericolosità si fonda su fatti rilevanti anche se emergenti da procedimenti pendenti (non è escluso dall'assenza di sentenze definitive), purché nel procedimento pendente siano emerse valutazioni non escludenti la responsabilità.
Corte costituzionale
La Corte di legittimità richiama l'indicazione costituzionale secondo cui le categorie di delitto che giustificano misure basate sulla pericolosità devono essere interpretate con criteri rigorosi e ancorate a elementi di fatto adeguatamente motivati.
Corte EDU
sentenza De Tommaso c. Italia, 23/02/2017
Richiamata per il principio che il giudizio di pericolosità richiede una valutazione oggettiva delle prove sul comportamento e sullo standard di vita dell'individuo, con segni esterni specifici delle tendenze criminali.
giurisprudenza di legittimità italiana
Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019 (Germanò); Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018 (Cataldo); Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018 (Barbagallo); Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli) e altre indicate in motivazione
La Cassazione ribadisce i criteri interpretativi già affermati in precedenti decisioni: l'abitualità richiede pregresse occasioni di accertamento in sede penale; la confisca può fondarsi sulla sproporzione tra redditi leciti e acquisti; la pericolosità sociale delimita temporalmente l'ambito della confisca.
Massime di principio
- Per dichiarare la pericolosità ai sensi dell'art.1 lett. b) d.lgs. 159/2011 è necessario provare: comportamenti delittuosi ripetuti su un arco temporale significativo, che abbiano prodotto proventi e che costituiscano una fonte rilevante di reddito.
- La prova della pericolosità può fondarsi anche su elementi emersi in procedimenti pendenti (dichiarazioni di terzi, attività di osservazione e controllo), non è indispensabile una condanna definitiva, ma il giudice deve motivare puntualmente gli elementi di fatto utilizzati.
- Per la confisca di prevenzione non è necessario dimostrare la diretta derivazione del singolo bene dal reato; è sufficiente dimostrare una sproporzione tra risorse lecite e acquisti nell'arco temporale di pericolosità, presunzione che il soggetto può cercare di superare fornendo prove concrete della liceità delle risorse.
- L'onere probatorio circa la provenienza lecita dei beni grava sul soggetto sottoposto a prevenzione: meri accenni a provviste o ricostruzioni fiscali non sono sufficienti senza elementi fattuali idonei a dimostrare la legittimità delle spese sostenute.
- La confisca di prevenzione ha un ambito temporale: per la pericolosità generica si possono confiscare i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata; per la pericolosità qualificata occorre definire l'arco temporale rilevante per stabilire quali beni siano suscettibili di ablazione.
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