Cassazione Penale, Sentenza n. 30795/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di incendio boschivo in concorso. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condotta materiale fosse riconducibile esclusivamente a Giuseppe Arcuri e che Mazza si fosse limitato a mera connivenza/passiva assistenza, priva di apporto causale o morale rilevante. Inoltre contestava che le fiamme avessero caratteristiche di diffusività tali da integrare la fattispecie di incendio boschivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce delle immagini della fototrappola e della motivazione del Tribunale di riesame, sussistessero gravi indizi di concorso di persone nel reato: Mazza indicava con il braccio un punto ulteriore dove appiccare il fuoco e tale comportamento è stato valutato come apporto consapevole, idoneo a rafforzare il proposito criminoso di Arcuri. La Corte ha inoltre confermato che la condotta integrava il reato di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353, considerata la potenziale diffusivita, la durata del rogo e il danno effettivamente provocato (oltre 1000 metri quadrati di superficie boschiva). Il ricorso è stato rigettato e le spese processuali sono state messe a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2, legge 21 novembre 2000, n. 353 (incendio boschivo)
La Corte applica la definizione normativa secondo cui costituisce incendio boschivo il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate e su terreni limitrofi; la valutazione dell'attitudine a propagarsi va riferita alla capacità di compromettere entità naturalistiche protette.
art. 423 cod. pen. (incendio comune, richiamato per contrasto con la specialità boschiva)
La Corte distingue l'incendio boschivo dall'appiccamento comune riconoscendo la specialità della tutela dell'ambiente boschivo e valutando la attitudine a propagarsi e l'idoneità distruttrice in funzione delle componenti naturalistiche coinvolte.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Applicazione della norma che dispone l'assoggettamento alle spese processuali della parte soccombente; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza sulla distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato (Sez. 4, n. 34754/2020 Abbate; Sez. 3, n. 41055/2015 Rapushi; Sez. 5, n. 2805/2013 Grosu)
Richiamati i principi consolidati secondo i quali la mera assistenza passiva e inerte non integra il concorso, mentre integra il concorso ogni apporto consapevole, morale o materiale, anche se volto ad agevolare, stimolare o rafforzare il proposito criminoso dell'autore materiale; la Corte ritiene che nel caso concreto sussista tale apporto.
Giurisprudenza sulla nozione di incendio boschivo (Sez. 1, n. 41927/2015 Zanarotto; Sez. 1, n. 7332/2008 Porcu e altri)
La Corte richiama la costante interpretazione per cui l'incendio boschivo si valuta in relazione alla sua attitudine a compromettere superfici boscate o aree naturalistiche, con riferimento alla prevedibile potenzialità di diffusione e al danno conseguente.
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo non esclude il concorso: gesti direzionali, indicazioni del punto in cui appiccare il fuoco, ripetizione dell'azione dopo l'intervento del concorrente costituiscono elementi probatori di un apporto consapevole e quindi di concorso.
- Per qualificare un episodio come incendio boschivo non è necessaria l'estensione immediata su vastissime superfici: rileva la suscettibilità di propagazione verso aree boscate o cespugliate, la durata del rogo e il danno effettivo o potenziale arrecato alla vegetazione.
- Le immagini audiovisive (fototrappole, video, fotografie) possono fornire elementi decisivi per l'accertamento dei gravi indizi ai fini cautelari quando documentano comportamenti, ruoli reciproci e temporalità degli eventi.
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso dipende dall'esistenza di un apporto causale o morale: se l'atteggiamento del soggetto rafforza, agevola o stimola l'azione dell'autore materiale, si configura concorso.
- In fase cautelare il giudice valuta la gravità indiziaria sul fondamento di elementi concreti e logicamente collegati all'ipotesi criminosa; confutazioni difensive devono colpire la persistenza di tali elementi o offrire spiegazioni alternative plausibili.
- Per la difesa, per contrastare l'accusa di concorso e di incendio boschivo è utile dimostrare la totale assenza di contributo causale (es. comportamento passivo non intervenuto con gesti o indicazioni), l'impossibilità di propagazione prevedibile del fuoco e vizi nella valutazione probatoria delle immagini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30771/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30774/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30775/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →