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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24277/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Michele Roberto impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce (sez. dist. Taranto) che aveva confermato la sua responsabilità, in qualità di amministratore e socio unico della RDM COSTRUZIONI SRL, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, primo comma, n.1 L. fall.) in concorso con il padre, relativamente a un contratto di affitto di azienda stipulato con la società poi fallita CO.FI.DEM. Metalmeccanica SRL. I motivi di ricorso erano: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la condotta per cui è stato condannato (distrazione dell'intera azienda) sarebbe diversa dalla contestazione originaria (distrazione del differenziale tra canone pattuito e canone di mercato); 2) inosservanza della legge penale per assenza di reale distrazione di somme mai entrate nel patrimonio della fallita (l'affittante era già paralizzata e non avrebbe potuto produrre reddito utile); 3) vizio di motivazione e insufficiente valutazione delle variabili di mercato e delle prove (incluso un introito parziale di circa 25.000 euro) e critica al metodo di calcolo della congruità dei canoni svolto dal CT del PM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come, nel complesso, infondato; ha ritenuto che non vi fosse violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza perché il nocciolo dell'accusa (partecipazione al trasferimento dei beni aziendali della società in dissesto mediante l'affitto per finalità elusive a danno dei creditori) era stato chiaramente noto e oggetto di difesa nel corso del processo. La Corte ha inoltre confermato che l'affitto per canone incongruo e non riscosso può costituire fattispecie distrattiva ai sensi dell'art. 216 L. fall., e ha ritenuto irrilevanti, ai fini della qualitativa patologia del negozio, le censure sul calcolo della congruità e sulle condizioni di mercato. Conseguenze: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.); condanna al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.600 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Uso dello istituto del concorso di persone per ricondurre la condotta del ricorrente nella stessa fattispecie penale unitamente al padre; applicato per configurare la partecipazione al reato di bancarotta fraudolenta.

  • art. 216 primo comma n. 1 legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)

    Ricondotta la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale: l'affitto di azienda a canone incongruo e mai riscosso, che determina la sostanziale privazione dei beni strumentali della società fallita e il loro trasferimento a favore di un soggetto formalmente distinto, integra la 'distrazione' prevista dalla norma.

  • art. 223 r.d. n. 267/1942

    Richiamata nel capo d'imputazione originario come parte del quadro normativo fallimentare interessato; nella decisione la fattispecie è stata letta nel quadro complessivo delle norme sulla bancarotta e sulla tutela della massa creditoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La trasformazione formale dell'imputazione in motivazione non configura di per sé un vizio di correlazione: è necessario che la modifica sia tale da aver pregiudicato concretamente le possibilità di difesa dell'imputato; se il 'nocciolo' dell'accusa è rimasto identico e l'imputato ha potuto difendersi, la correlazione è preservata.
  • L'affitto di azienda a canone oggettivamente incongruo, specialmente se i canoni non sono stati effettivamente riscos­si e se l'operazione coincide con l'inattività e lo svuotamento della società fallita, può integrare una fattispecie di distrazione ai sensi dell'art. 216 L. fall. anche se non si dimostra il recupero di un 'differenziale' quantitativo preciso rispetto a un canone di mercato.
  • La censura sulla valutazione economica (calcolo della congruità dei canoni) e sulle condizioni di mercato è rilevante in sede di difesa, ma non elimina la rilevanza penale dell'operazione se sussistono elementi oggettivi di svuotamento patrimoniale (trasferimento di macchinari, attrezzature, avviamento, mancato incasso dei canoni, prosecuzione dell'attività con stessi locali e personale a danno dei creditori).
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è importante: a) documentare l'effettivo ingresso delle somme nel patrimonio dell'affittante o dimostrare il diverso effetto economico dell'operazione; b) prospettare alternative legittime al trasferimento (valutazioni indipendenti, offerte di acquisto, piani di risanamento); c) contestare puntualmente le valutazioni tecniche del CT e fornire perizie contrapposte che tengano conto delle condizioni di mercato e delle commesse rilevanti.
  • La parte civile che partecipa al giudizio in Cassazione può ottenere la liquidazione delle spese per la propria attività difensiva anche in questa sede se ha depositato memorie tempestive e ha effettivamente contribuito al contraddittorio.

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