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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34608/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza proposta non rientrante nei motivi deducibili avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, con declaratoria di inammissibilità pronunciata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per un tentativo di furto aggravato e reiterato. L'unico motivo deduceva il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle ragioni che avevano determinato l'applicazione della pena concordata. La Corte ha però rilevato che tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la doglianza sul difetto di motivazione della pena concordata è ritenuta estranea a tali limiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • artt. 56, 624, 625 n. 7, 99 comma 4, c.p.

    sono le norme incriminatrici richiamate per il reato oggetto del patteggiamento: tentativo di furto aggravato e reiterazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono quelli tassativamente consentiti dalla disciplina speciale; non è ammissibile censurare il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena concordata quando la doglianza esuli dai limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura quando ne ricorrano i presupposti normativi, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La sentenza di patteggiamento non è sindacabile in cassazione al di fuori dei motivi tipizzati dalla legge speciale; il controllo di legittimità non si estende a censure che mirano, in sostanza, a una rivalutazione della motivazione sulla pena concordata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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