Cassazione Civile, Ordinanza n. 32207/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso qualificato come regolamento facoltativo di competenza, ma dall'esposizione emerge soltanto che intendeva impugnare un provvedimento cautelare emesso dal tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo contro il rigetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. La Corte rileva che il ricorso è formulato in modo oscuro, tanto da non consentire di comprendere né i fatti originari della lite né lo svolgimento del processo. In ogni caso, il provvedimento impugnato non ha i caratteri di definitività e decisorietà richiesti per l'impugnabilità, sicché l'impugnazione non era ammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre rilevato la tardività della memoria della parte resistente, perché depositata oltre il termine di cui all'art. 47, ultimo comma, c.p.c., rispetto alla notifica del ricorso avvenuta il 28 febbraio 2025. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore della resistente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
Il provvedimento originario era un provvedimento cautelare reso all'esito di un ricorso d'urgenza.
tardività del deposito della memoria di parte resistente
La memoria depositata oltre il termine previsto è tardiva e non può essere considerata tempestiva.
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso introduttivo, nei casi previsti.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione o regolamento di competenza deve esporre in modo chiaro i fatti di causa e lo svolgimento del processo; una formulazione confusa e oscura può condurre all'inammissibilità quando impedisca il controllo della Corte.
- L'impugnazione non è ammissibile se è proposta avverso un provvedimento cautelare privo dei caratteri di definitività e decisorietà, poiché tali provvedimenti non sono normalmente suscettibili di impugnazione nei termini ordinari.
- La tardività del deposito della memoria della parte resistente comporta l'irrilevanza processuale dell'atto ai sensi delle norme sul contraddittorio in camera di consiglio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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