Cassazione Penale, Ordinanza n. 34196/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 23 ottobre 2025 della Corte d’appello di Brescia, che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha censurato il rigetto della deduzione di uno stato di necessità giustificante l’evasione. Con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché riproponeva questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica; la censura mirava a ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché non si confrontava con le ragioni della decisione d’appello: i precedenti penali e la condotta molesta tenuta in concomitanza con il fatto, quanto alle attenuanti generiche, e le caratteristiche della condotta, quanto alla pena. All’inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
letto il ricorso (RG 6232/2026) proposto nell'interesse di Alex Sola avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione)
La norma è identificata quale fattispecie per la quale è intervenuta la condanna impugnata; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione non manifestamente illogica - infondato il motivo di appello con il quale si deduceva l'esistenza di uno stato di necessità a giustificazione dell'evasione, evidenziando viceversa le illogicità riscontrabili nelle allegazioni difensive (v. pag. 4-5 sentenza impugnata), di cui sono state segnalate anche le contraddizioni
La Corte conferma il rigetto della causa di giustificazione sulla base della motivazione della sentenza d’appello, che aveva rilevato illogicità e contraddizioni nelle allegazioni difensive.
il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale (vedi - quanto alle attenuanti - il riferimento ai precedenti penali e alla condotta molesta tenuta in concomitanza del fatto
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è confermato in sede di legittimità, poiché il ricorso non si confronta con le ragioni addotte dalla Corte d’appello, fondate sui precedenti penali e sulla condotta tenuta in concomitanza del fatto.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente sia incorso nell’inammissibilità senza colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formulata come violazione di legge o vizio motivazionale, sollecita una nuova valutazione o una lettura alternativa delle fonti di prova già esaminate dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta puntualmente con le ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o della determinazione della pena.
- La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue all’inammissibilità del ricorso quando non risulti che la causa d’inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente.
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