Cassazione Penale, Ordinanza n. 21038/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi tendevano sostanzialmente a una rilettura alternativa dell'intero compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva inoltre che le doglianze riproducevano profili già esaminati e disattesi in appello. Nel merito della ricostruzione fattuale richiamata nella sentenza impugnata, la condotta dell'imputato sarebbe consistita in una modalità di guida altamente pericolosa per sé, per gli agenti e per gli altri utenti della strada, sulla base della deposizione di un teste di polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità, e che mancasse l'indicazione di specifici travisamenti della prova. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come resistenza a pubblico ufficiale
richiamato per le conseguenze processuali e sanzionatorie dell'inammissibilità del ricorso
base normativa del delitto oggetto del giudizio
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa dell'intero compendio probatorio, se non attraverso la denuncia di specifici travisamenti di emergenze processuali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La configurabilità del delitto di resistenza può essere validamente motivata dal giudice di merito richiamando una ricostruzione fattuale sorretta da prova dichiarativa, ove la motivazione non presenti manifeste illogicità.
- La condotta integra resistenza quando si traduce in una modalità di azione oggettivamente pericolosa o idonea a ostacolare l'operato degli agenti di polizia, secondo la ricostruzione fattuale accertata nel merito.
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