Cassazione Civile, Ordinanza n. 00664/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
L'associazione aveva agito per ottenere il risarcimento e, in subordine, la restituzione di somme che assumeva indebitamente prelevate o rimborsate al proprio presidente nel periodo in cui questi aveva ricoperto l'incarico: una parte per prelievi di cassa da un fondo spese del presidente privi di giustificativi, un'altra per rimborsi di spese di viaggio, trasferta e rappresentanza anche dell'assistente del presidente, asseritamente non documentati e non inerenti all'attività associativa. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello, anche valorizzando l'approvazione reiterata dei bilanci, l'inerzia degli organi interni di controllo e la ritenuta mancata prova della destinazione estranea delle somme, aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto: errata applicazione delle norme sul mandato e della disciplina dell'approvazione del bilancio; erronea esclusione della responsabilità per l'inerzia degli organi di controllo; erronea richiesta di violazione di norme interne anziché delle norme di legge invocate; errata esclusione della responsabilità solidale in ragione di richieste rivolte anche alle territoriali; nullità della motivazione per perplessità e incomprensibilità; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'onere della prova, perché la Corte territoriale avrebbe negato allegazioni invece presenti e avrebbe posto a carico dell'associazione la prova della destinazione estranea dei prelievi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi esaminati, ritenendoli fondati. Ha escluso che per l'amministratore di un'associazione non riconosciuta siano applicabili gli artt. 1712 e 1713 c.c., incompatibili con la struttura e con la disciplina dell'ente; ha affermato che l'approvazione del bilancio non esonera gli amministratori da responsabilità e che neppure il comportamento degli organi di controllo può valere, da solo, come approvazione liberatoria; ha chiarito che l'onere della prova sul carattere dovuto e causale delle spese grava sull'amministratore; ha inoltre rilevato che la richiesta di ristoro ad altri soggetti non esclude la responsabilità solidale dell'amministratore salvo che il fatto di questi sia assorbito da un'efficienza causale determinante di altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
per le associazioni non riconosciute gli amministratori rispondono verso l'ente secondo le norme del mandato, nei limiti di compatibilità con la natura dell'ente.
l'assemblea deve essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio, con conseguente incompatibilità con un obbligo generale di rendiconto particolareggiato di ogni singola spesa, salvo diversa previsione statutaria o assembleare.
individua l'organo deputato a deliberare sulle azioni di responsabilità verso gli amministratori.
ritenuto non compatibile con l'amministrazione dell'associazione non riconosciuta, per la continuità dell'incarico e del flusso degli affari.
ritenuto non compatibile con la disciplina dell'associazione non riconosciuta, che prevede il bilancio annuale e non un rendiconto analitico di tutte le spese.
applicabile all'amministratore dell'associazione non riconosciuta per il rimborso delle anticipazioni e per i danni subiti a causa dell'incarico; l'onere probatorio grava sull'amministratore.
l'onere di provare l'esistenza e la causalità delle spese sostenute nell'interesse dell'ente grava sull'amministratore che ne chieda il rimborso o ne affermi l'irripetibilità.
richiamato dalla domanda subordinata di ripetizione di indebito.
richiamato dalla domanda subordinata di arricchimento senza causa.
la solidarietà passiva richiede soltanto l'unicità del fatto dannoso per il danneggiato, anche se le condotte e i titoli di responsabilità siano diversi.
richiamato come base della responsabilità contrattuale dedotta dall'associazione.
richiamato come base della responsabilità aquiliana dedotta dall'associazione.
invocato per lamentare il travalicamento della domanda o il mancato esame delle allegazioni presenti in atti.
invocato in relazione alla dedotta erronea considerazione di allegazioni/prove.
richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione mancante o incomprensibile.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione.
richiamato nel primo motivo, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie.
richiamato in via analogica: l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori.
richiamato nel secondo motivo, in chiave di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo.
richiamato nel secondo motivo, in tema di azione di responsabilità verso gli amministratori.
richiamato nel quarto motivo sulla solidarietà.
richiamato nel quarto motivo sulla solidarietà.
richiamato nel quarto motivo sulla solidarietà.
richiamato nel terzo motivo sulla diligenza nell'adempimento dell'incarico.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute l'amministratore risponde verso l'ente secondo le norme del mandato solo nei limiti di compatibilità con la struttura dell'ente; non è automaticamente applicabile la disciplina del rendiconto tipica del mandato quando l'ordinamento associativo prevede un bilancio annuale da sottoporre all'assemblea.
- L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non ha, di regola, efficacia liberatoria automatica nei confronti degli amministratori e non esclude la proponibilità dell'azione di responsabilità, salvo una specifica previsione normativa o statutaria.
- L'inerzia degli organi di controllo o la mancata richiesta di giustificativi non valgono, da sole, come approvazione dell'operato dell'amministratore né come causa di esclusione della sua responsabilità.
- Chi amministra un ente e chiede il rimborso di spese o contesta la ripetibilità di somme già anticipate deve provare non solo l'esistenza della spesa, ma anche che essa sia stata sostenuta a causa dell'incarico e in stretta dipendenza dall'esecuzione dello stesso; l'onere probatorio non ricade sull'ente che contesti la spesa.
- La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. presuppone soltanto l'unicità del fatto dannoso dal punto di vista del danneggiato; la presenza di altri possibili corresponsabili o di richieste risarcitorie rivolte anche ad altri soggetti non elimina di per sé la responsabilità del singolo autore della condotta.
- Una motivazione che si limiti a riprodurre le affermazioni del primo giudice senza confrontarsi con i motivi di gravame e con il corretto riparto dell'onere della prova può integrare nullità per motivazione apparente o incomprensibile.
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